Sentenza del 27/04/2017 n. 237 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava l'assoggettamento alla TARSU delle aree scoperte pertinenziali e accessorie dello stabilimento, ritenute non utilizzabili e incapaci di produrre rifiuti, nonché dell'arenile demaniale in concessione. Sosteneva che l'arenile dovesse rientrare nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 e dal regolamento comunale. In subordine, contestava l'applicazione del tributo per l'intero anno solare, sostenendo che l'attività e la potenziale produzione di rifiuti fossero limitate al periodo di apertura stagionale.
La decisione
L'appello è stato accolto solo parzialmente. La Commissione ha ritenuto legittima l'applicazione della TARSU all'arenile demaniale in concessione, considerandolo parte essenziale dello stabilimento balneare e area scoperta operativa idonea a produrre rifiuti. Tuttavia, ha stabilito che il tributo non dovesse essere calcolato sull'intero anno, ma limitatamente al periodo di effettiva apertura stagionale dell'attività e di concreta utilizzabilità dell'arenile. Il Comune è stato quindi incaricato di rideterminare proporzionalmente l'imposta indicata negli avvisi. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 915/1982
Ha previsto l'applicazione della tassa alle aree adibite a campeggi, sale da ballo all'aperto e a qualsiasi altra area scoperta privata idonea a produrre rifiuti.
La Commissione ha ritenuto che gli stabilimenti balneari e le relative aree operative, incluso l'arenile, possano essere soggetti a TARSU quando siano concretamente idonei alla produzione di rifiuti.
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993
La società invocava la norma per sostenere l'esclusione dalla tassazione delle superfici non utilizzabili o non produttive di rifiuti; la Commissione, però, ha ritenuto l'arenile in concessione parte operativa dello stabilimento e quindi tassabile.
Art. 77 D.Lgs. n. 507/1993
La norma è stata interpretata nel senso che, quando l'utilizzo dell'area e la sua potenzialità di produrre rifiuti sono stagionali, la TARSU deve essere parametrata al periodo effettivo di utilizzo e non necessariamente all'intero anno solare.
Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 8/474 del 4 luglio 1989
Ha chiarito che anche l'arenile può essere tassato perché costituisce parte essenziale del complesso destinato al servizio di balneazione ed è un'area scoperta operativa.
Risoluzione del Ministero delle finanze n. 147/E del 15 settembre 1998
Ha affermato che sulle diverse superfici dello stabilimento balneare, comprese arenile, cabine e bar, può applicarsi un'unica tariffa, poiché il servizio è svolto dallo stabilimento considerato nella sua interezza.
Massime di principio
- Le aree scoperte di uno stabilimento balneare non sono automaticamente escluse dalla TARSU: se sono funzionali all'attività e concretamente idonee a produrre rifiuti, possono essere tassate.
- L'arenile demaniale incluso nella concessione può essere considerato superficie operativa dello stabilimento e quindi soggetto al tributo, anche se si tratta di area scoperta.
- Quando l'attività è stagionale, il tributo deve essere determinato in proporzione al periodo effettivo di apertura e utilizzo dell'area, purché tale stagionalità sia concretamente dimostrata.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della tassa sulle aree non tassabili, il contribuente deve dimostrare in modo specifico la loro inutilizzabilità o l'assenza di concreta attitudine a produrre rifiuti.
- La tassazione può riguardare il complesso dello stabilimento con un criterio tariffario unitario, ma l'importo complessivo deve comunque riflettere l'effettiva durata e intensità dell'utilizzo.
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