Sentenza del 27/04/2017 n. 118 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Circolo ha impugnato l'accertamento fiscale relativo all'anno d'imposta 2000, sostenendo che la somministrazione di alimenti e bevande ai soci fosse attività non commerciale, strettamente complementare alle finalità istituzionali culturali, ricreative, sportive e assistenziali, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del TUIR e dell'articolo 4 del DPR 633/1972. L'Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto che tale attività costituisse una vera e propria attività commerciale, prevalente e sostanzialmente esclusiva rispetto alle attività istituzionali.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. È stato ritenuto provato che nel 2000 le entrate derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande ammontassero a 52.335.000 lire, contro soli 1.268.000 lire di entrate istituzionali, e che le uscite di 20.683.736 lire fossero riferibili all'acquisto di merci destinate alla somministrazione. Il Circolo non ha fornito prove idonee a dimostrare l'effettivo svolgimento delle attività istituzionali né il carattere meramente complementare della somministrazione. L'accertamento dell'Agenzia, inclusa la ricostruzione dei ricavi e del volume d'affari operata dalla Guardia di Finanza, è stato ritenuto legittimo. Il Circolo è stato condannato al pagamento di ulteriori 1.000 euro per le spese del giudizio d'appello, oltre alla condanna già disposta in primo grado.
Norme richiamate
Articolo 148, comma 5, del DPR 917/1986 (TUIR)
Non si considerano commerciali le somministrazioni di bevande e alimenti ... sempreché le attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione agli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati.
L'esclusione dalla commercialità richiede sia che la somministrazione sia rivolta agli associati sia che sia strettamente complementare alle attività istituzionali. Quando la somministrazione costituisce l'attività principale o quasi esclusiva dell'ente, l'agevolazione non è applicabile.
Articolo 4 del DPR 633/1972
La disciplina IVA relativa agli enti associativi non consente di escludere dalla natura commerciale un'attività di somministrazione che, per dimensioni e prevalenza economica, risulti sostanzialmente autonoma rispetto alle finalità istituzionali.
Massime di principio
- Per beneficiare del regime fiscale agevolato degli enti associativi non è sufficiente indicare finalità istituzionali nello statuto: occorre dimostrare il loro effettivo svolgimento.
- La somministrazione di alimenti e bevande può essere esclusa dalla commercialità solo se è realmente accessoria e strettamente complementare alle attività istituzionali, non quando rappresenta la principale fonte di ricavi.
- La prevalenza dei ricavi commerciali rispetto alle entrate istituzionali costituisce un forte elemento per qualificare l'ente come soggetto che svolge attività commerciale.
- L'ente deve conservare e produrre documentazione contabile e organizzativa idonea a dimostrare la natura associativa dell'attività, la partecipazione effettiva degli associati e il collegamento concreto tra somministrazione e finalità istituzionali.
- In assenza di prova contraria fornita dall'ente, i dati risultanti dalla verifica della Guardia di Finanza e dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati per ricostruire ricavi e volume d'affari.
- Un circolo che opera prevalentemente come bar o esercizio di somministrazione, anche se formalmente organizzato come associazione, rischia di essere trattato fiscalmente come un'attività commerciale ordinaria.
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