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Sentenza

Sentenza del 27/04/2017 n. 102 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di dazi antidumping, IVA e accessori relativi all'importazione di silicio metallico dichiarato come originario di Taiwan. A seguito di un'indagine OLAF, svolta anche sulla base degli accertamenti delle autorità taiwanesi BOFT e DOI, la merce è stata ritenuta di origine cinese, poiché la lavorazione effettuata a Taiwan non avrebbe incrementato il valore del prodotto di almeno il 35%, requisito necessario per acquisire l'origine taiwanese. La ricorrente contestava: la sufficienza e il valore probatorio delle indagini OLAF; l'origine cinese della merce; la responsabilità solidale del CAD, sostenendo di non poter controllare le informazioni fornite da terzi; e la richiesta dell'IVA all'importazione, poiché la merce era stata effettivamente introdotta in deposito IVA e l'imposta era stata assolta all'estrazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto idonee le risultanze OLAF a fondare il recupero dei dazi, salvo prova contraria del contribuente, prova che la società non ha fornito. La ricorrente si è limitata a formulare contestazioni e supposizioni senza dimostrare concretamente che la lavorazione a Taiwan avesse superato la soglia del 35%. È stata confermata anche la responsabilità solidale del CAD, poiché operava in rappresentanza indiretta e, secondo la Commissione, avrebbe potuto conoscere le informazioni disponibili sulla problematica origine del silicio usando la normale diligenza professionale. È stato inoltre confermato l'obbligo di versare l'IVA all'importazione: l'introduzione nel deposito IVA era stata effettuata sulla base di certificati di origine ritenuti non veritieri e, quindi, non poteva produrre i normali effetti fiscali. La società è stata condannata alle spese del secondo grado, liquidate in euro 8.500,00.

Norme richiamate

  • Articoli 201 e 202 del Codice doganale comunitario (CDC)

    Chi presenta merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce è stata presentata dei dazi, delle imposte e degli accessori dovuti.

    La rappresentanza indiretta comporta, in linea generale, la responsabilità solidale del rappresentante doganale e dell'importatore per l'obbligazione doganale. Nel caso concreto la responsabilità del CAD è stata collegata anche a una colpa consistente nella mancata verifica di informazioni conoscibili con la normale diligenza professionale.

  • Articolo 79 del Codice doganale comunitario (CDC)

    L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria e implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, delle formalità previste per l'importazione e dei dazi legalmente dovuti.

    L'immissione in libera pratica è regolare solo se sono corretti anche l'origine dichiarata, le formalità di importazione e il pagamento dei diritti. Se l'origine è falsamente dichiarata per evitare un dazio antidumping, l'operazione può essere considerata irregolare e i diritti possono essere recuperati a posteriori.

  • Articolo 50-bis del D.L. 331/1993

    Disciplina l'introduzione di beni in depositi IVA e il differimento dell'assolvimento dell'IVA al momento dell'estrazione.

    Il differimento dell'IVA presuppone la regolarità dell'importazione e dell'introduzione nel deposito. L'effettiva introduzione fisica e il successivo pagamento dell'IVA all'estrazione non escludono il recupero dell'IVA all'importazione se l'operazione doganale originaria era irregolare.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13

    La decisione è stata ritenuta non decisiva perché riguardava la mancata introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale, mentre il caso esaminato riguardava un'introduzione reale ma fondata su certificati di origine ritenuti non veritieri.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2015

    La Commissione l'ha richiamata per distinguere le violazioni formali dalle frodi finalizzate a ottenere vantaggi fiscali indebiti. Nel caso concreto la falsità dell'origine è stata considerata sostanziale e idonea a impedire gli effetti fiscali favorevoli.

  • Rapporto OLAF Prot. THOR (2011) 18655 del 27 luglio 2011

    Le risultanze degli accertamenti OLAF possono costituire prova sufficiente per fondare il recupero di dazi e agevolazioni, salva la possibilità per il contribuente di fornire una prova concreta e specifica in senso contrario.

Massime di principio

  • Gli accertamenti OLAF, se sufficientemente documentati e coerenti con le indagini delle autorità del Paese di esportazione, possono legittimare il recupero a posteriori di dazi e imposte; non basta contestarli genericamente, ma occorre fornire una prova documentale concreta contraria.
  • Quando l'origine non preferenziale determina l'applicazione di un dazio antidumping, l'importatore deve dimostrare in modo puntuale che le lavorazioni effettuate nel Paese intermedio hanno soddisfatto i requisiti previsti dalle regole di origine, incluso l'eventuale valore aggiunto minimo.
  • Il rappresentante doganale indiretto non è un mero intermediario estraneo all'obbligazione doganale: può rispondere solidalmente con l'importatore e deve adottare una diligenza professionale adeguata, verificando le informazioni disponibili quando esistono segnali di rischio sull'origine o sulla classificazione della merce.
  • L'introduzione effettiva della merce in un deposito IVA e il successivo pagamento dell'IVA all'estrazione non sanano necessariamente un'importazione doganale irregolare. Il differimento dell'IVA presuppone che l'immissione in libera pratica sia stata correttamente eseguita.
  • La distinzione tra IVA all'importazione e IVA interna è rilevante: il pagamento dell'IVA mediante autofattura all'estrazione dal deposito non sostituisce automaticamente l'IVA all'importazione, che è considerata un diritto di confine e segue la disciplina doganale.
  • In caso di contestazione dell'origine, è opportuno conservare e produrre documentazione completa sulla filiera, sui costi delle lavorazioni, sui materiali impiegati, sui processi produttivi e sui criteri utilizzati per il calcolo del valore aggiunto; mere stime o argomentazioni astratte sono insufficienti.

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