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Sentenza

Sentenza del 27/04/2017 n. 67 - Comm. Trib. I grado di Bolzano

Imposte dirette - Redditi di capitale - Strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni - Presupposti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione, ai fini delle imposte dirette, di strumenti finanziari emessi da una società di diritto inglese. Il ricorrente contestava che i relativi proventi potessero essere trattati come redditi di capitale derivanti da strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni. Tale assimilazione richiede entrambe le seguenti condizioni: la remunerazione deve essere integralmente indeducibile dal reddito del soggetto emittente nello Stato estero e deve consistere interamente nella partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società del gruppo.

La decisione

La sentenza ha ritenuto insussistente, per le annualità oggetto di giudizio, la seconda condizione richiesta, ossia che la remunerazione fosse costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di società appartenenti allo stesso gruppo. Pertanto, gli strumenti finanziari non sono stati considerati assimilabili alle azioni ai fini della relativa disciplina fiscale. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né l'esito formale del ricorso, ma la motivazione è favorevole alla tesi del contribuente sulla mancata assimilazione dei titoli.

Norme richiamate

  • Disciplina dei redditi di capitale e degli strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni

    Rientrano fra i redditi di capitale tassabili, fra gli altri, gli strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni, alla duplice condizione che la relativa remunerazione sia per intero indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero del soggetto emittente e che essa sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre appartenenti allo stesso gruppo.

    Le due condizioni sono cumulative: devono ricorrere entrambe affinché lo strumento finanziario estero possa essere assimilato alle azioni e i relativi proventi possano essere trattati secondo la disciplina dei redditi di capitale applicabile.

Massime di principio

  • Per qualificare uno strumento finanziario estero come assimilabile a un'azione non è sufficiente che la remunerazione sia indeducibile per l'emittente: occorre anche che essa dipenda interamente dai risultati economici dell'emittente o del gruppo.
  • Le condizioni previste dalla normativa devono essere verificate congiuntamente e per ciascuna annualità interessata.
  • Se la remunerazione presenta componenti fisse, predeterminate o comunque non integralmente legate ai risultati economici della società o del gruppo, può venir meno l'assimilazione dello strumento alle azioni.
  • In situazioni analoghe è necessario esaminare la documentazione contrattuale del titolo, il metodo di calcolo della remunerazione e il trattamento fiscale applicato nello Stato dell'emittente.
  • L'assenza anche di una sola delle condizioni impedisce di applicare la disciplina fiscale prevista per gli strumenti finanziari esteri assimilabili alle azioni.

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