Sentenza del 27/04/2017 n. 345 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Notificazioni - Notifica a mezzo PEC - Illegittimità prima dell'entrata in vigore della normativa nella Regione Abruzzo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica effettuata tramite posta elettronica certificata dal difensore del contribuente in un processo tributario, prima del 1° dicembre 2015 e in una regione diversa dalla Toscana e dall'Umbria, in particolare in Abruzzo. La questione consisteva nello stabilire se tale notificazione fosse valida o potesse essere sanata nonostante le limitazioni temporali e territoriali previste dalla disciplina allora vigente.
La decisione
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 17941/2016, ha ritenuto inesistente la notifica eseguita tramite PEC in tali condizioni e ha escluso la possibilità di sanatoria. L'utilizzo della PEC nel processo tributario era infatti consentito, nella fase considerata, solo a partire dal 1° dicembre 2015 e limitatamente alle regioni Toscana e Umbria. Pertanto, una notifica PEC effettuata anteriormente a tale data e in Abruzzo non produceva effetti giuridici.
Norme richiamate
Art. 16 del D.M. 4 agosto 2015
La disposizione prevedeva limitazioni temporali e territoriali all'utilizzo della PEC per le notifiche nel processo tributario.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che, prima del 1° dicembre 2015 e fuori dalle regioni Toscana e Umbria, la notifica tributaria tramite PEC non era validamente eseguibile. Il vizio è stato qualificato come inesistenza, quindi non sanabile.
Massime di principio
- La validità di una notifica telematica deve essere verificata in base alla normativa vigente al momento e nel luogo in cui è stata eseguita.
- Quando una disciplina introduce gradualmente l'utilizzo della PEC, occorre rispettare sia la data di entrata in vigore sia l'eventuale limitazione territoriale.
- Una notifica effettuata con uno strumento non ancora legalmente autorizzato può essere considerata inesistente, con conseguente impossibilità di sanarla mediante la costituzione della controparte o altri comportamenti successivi.
- Per valutare una notifica tributaria telematica occorre controllare almeno la data dell'invio, la regione interessata, il soggetto notificante, il tipo di atto e la normativa applicabile in quel periodo.
- L'orientamento richiamato riguarda la disciplina vigente nel 2015 e non può essere applicato automaticamente a notifiche eseguite dopo le successive modifiche normative.
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