Sentenza del 27/04/2017 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero di un credito d’imposta di 280.000 euro, oltre sanzioni e interessi, fruito per l’acquisto in leasing di un’imbarcazione da destinare all’attività di charter nautico. Sosteneva che l’investimento fosse stato avviato il 2 luglio 2002, prima della scadenza dell’8 luglio 2002, e che quindi non fosse necessaria un’istanza preventiva. Contestava inoltre la presunta estraneità dell’investimento all’attività sociale, l’affermazione secondo cui l’imbarcazione sarebbe stata acquistata personalmente dal socio e il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado. In via subordinata contestava le sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, alla data del 2 luglio 2002, l’oggetto sociale non comprendesse ancora l’attività di charter nautico, essendo stato ampliato solo il 22 luglio 2002; pertanto la società non possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi per fruire del credito. Qualora fosse stata considerata la data dell’8 agosto 2002, coincidente con il contratto di leasing, l’investimento sarebbe stato comunque tardivo rispetto alla disciplina agevolativa. Il Collegio ha inoltre escluso l’inerenza e la strumentalità dell’imbarcazione, rilevando l’assenza di ricavi nel 2002 e ricavi minimi nel 2003, con una sola fattura relativa a tre giorni di utilizzo. La società è stata condannata al pagamento di 8.000 euro di spese di lite in appello, oltre alla condanna già pronunciata in primo grado.
Norme richiamate
Articolo 8 della legge n. 388/2000
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali spetta solo quando l’investimento è effettuato da un soggetto avente i requisiti richiesti e riguarda beni realmente inerenti e strumentali all’attività d’impresa.
Articolo 10 del decreto-legge n. 338/2002
La disciplina transitoria e gli eventuali adempimenti preventivi devono essere rispettati secondo la data effettiva di avvio dell’investimento; l’avvio anticipato non può però sanare la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Articoli 67, 75 e 121-bis del TUIR n. 917/1986
Richiamati dalla società a sostegno della deducibilità e della rilevanza fiscale dell’investimento, ma ritenuti non idonei a superare la mancanza di inerenza e strumentalità accertata dal giudice.
Articolo 6 del decreto legislativo n. 472/1997
Richiamato dalla società in relazione alla contestazione delle sanzioni; la decisione, respingendo integralmente l’appello, ha mantenuto ferme le conseguenze sanzionatorie.
Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 462/1997
Richiamato in via subordinata per contestare le modalità di applicazione delle sanzioni, senza accoglimento da parte del Collegio.
Articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla contribuente con riferimento al procedimento di controllo e recupero, ma senza conseguenze favorevoli poiché il recupero del credito è stato confermato.
Articolo 32 del decreto legislativo n. 546/1992
Disciplina la costituzione e il deposito degli atti nel processo tributario; l’Agenzia si è costituita regolarmente in giudizio.
Massime di principio
- Per fruire di un credito d’imposta sugli investimenti non basta acquistare materialmente il bene: il contribuente deve possedere, alla data rilevante, i requisiti soggettivi e avere un oggetto sociale coerente con l’attività cui il bene è destinato.
- La strumentalità e l’inerenza devono essere dimostrate concretamente. L’assenza o l’esiguità dei ricavi prodotti dal bene, soprattutto per più periodi d’imposta, può costituire un forte indizio della natura non agevolabile dell’investimento.
- La data di avvio dell’investimento deve essere provata documentalmente e deve corrispondere a un’effettiva operazione economica; anticiparla artificiosamente per rientrare in una disciplina più favorevole non è sufficiente.
- L’ampliamento successivo dell’oggetto sociale non sana automaticamente la mancanza dei requisiti esistenti al momento dell’acquisto o dell’avvio dell’investimento.
- Quando il bene risulta acquistato da una persona fisica anziché dalla società che pretende il beneficio, occorre dimostrare con documenti coerenti la titolarità societaria, il finanziamento e l’effettiva destinazione del bene all’attività d’impresa.
- Il recupero del credito, con sanzioni e interessi, può essere confermato quando l’agevolazione è stata utilizzata in compensazione senza che siano provati i presupposti sostanziali del beneficio.
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