Cassazione Civile, Ordinanza n. 26846/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Nel giudizio di rinvio, il Tribunale aveva liquidato al difensore il compenso per l'attività svolta in favore di due assistiti in una controversia avente ad oggetto l'opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio. La decisione di rinvio era stata già precedentemente cassata perché non aveva liquidato le spese della fase presidenziale del procedimento di opposizione e quelle del giudizio di legittimità. In sede di rinvio, il Tribunale ha nuovamente liquidato le spese del giudizio di opposizione applicando la tabella 7 del DM 55/2014, relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con tre motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell'art. 5 del DM 55/2014, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che l'opposizione alla liquidazione del compenso del CTU ha natura contenziosa e non di volontaria giurisdizione, sicché non era corretto applicare i parametri della tabella 7; con i restanti motivi hanno dedotto ulteriori violazioni dell'art. 5 del DM 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile e alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Grosseto, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime dell'art. 170 del DPR 115/2002, non è un'impugnazione ma un atto introduttivo di un procedimento contenzioso; pertanto il giudice deve regolare le spese secondo il principio della soccombenza e non applicare la tabella dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Il Tribunale avrebbe quindi dovuto fare riferimento alla tabella 2 del DM 55/2014, relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione presso il Tribunale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come norma sul motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
la Corte lo interpreta nel senso che la liquidazione dei compensi deve avvenire secondo la tabella corrispondente alla natura contenziosa del procedimento, non secondo quella della volontaria giurisdizione
il ricorso avverso il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato è qualificato come atto introduttivo di un procedimento contenzioso, non come impugnazione
principio della soccombenza
le spese del procedimento devono essere regolate secondo l'esito della controversia
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso dell'ausiliario del magistrato, nel regime dell'art. 170 del DPR 115/2002, ha natura di procedimento contenzioso e non di volontaria giurisdizione.
- Quando un rimedio introduce un autonomo giudizio contenzioso, la liquidazione delle spese deve essere effettuata secondo i parametri previsti per i giudizi di cognizione e non secondo quelli dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
- Il giudice adito con l'opposizione alla liquidazione deve verificare la correttezza della liquidazione sulla base dei criteri legali e regolare le spese applicando il principio della soccombenza.
- Se il giudice applica una tabella tariffaria non corrispondente alla natura del procedimento, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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