Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33860/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto complesso di appalto e subappalto per la realizzazione di un impianto di compostaggio, biogas ed energia elettrica. La società ricorrente aveva eseguito lavori in subappalto e aveva ottenuto due decreti ingiuntivi contro la società resistente, sulla base di una lettera di patronage rilasciata da quest'ultima a garanzia delle obbligazioni del soggetto appaltatore diretto. Nei giudizi di opposizione il Tribunale aveva qualificato la lettera come fideiussione, ritenendo applicabile la clausola di rinuncia alle eccezioni come solve et repete e affrontando i temi della determinatezza della garanzia, della decadenza ex art. 1957 c.c. e della liberazione del garante ex art. 1956 c.c. La Corte d'appello aveva invece riformato parzialmente la decisione, reputando: la garanzia riferita a obbligazione futura ma determinabile per richiamo al subappalto; la clausola di rinuncia non incompatibile con l'art. 1957 c.c.; non espressamente pattuita la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.c.; rilevante, ai fini della deroga implicita, la previsione del contratto di subappalto che faceva restare efficace la garanzia sino al pagamento integrale; non integrata la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per l'accordo di dilazione dei pagamenti. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) insussistenza di giudicato interno sulla qualificazione del negozio e sulla natura della clausola di rinuncia; 2) erronea interpretazione della clausola di garanzia, che andava letta insieme al contratto di subappalto e quindi come deroga all'art. 1957 c.c.; 3) errata decorrenza del termine ex art. 1957 c.c., perché il diritto al corrispettivo sarebbe sorto solo con l'accettazione dell'opera; 4) contraddittorietà della motivazione in tema di art. 1956 e 1957 c.c.; 5) omessa considerazione dell'eccezione di decadenza/estinzione della garanzia per tardività della deduzione della controparte. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, infondato il quinto, fondato il secondo, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata sul punto relativo all'interpretazione della clausola di garanzia e alla deroga implicita all'art. 1957 c.c. Ha invece respinto il primo motivo, ritenendo corretto il giudicato interno sulla qualificazione del negozio, e ha respinto il quinto motivo perché l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. doveva essere oggetto di appello incidentale e non solo di riproposizione. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti dall'accoglimento del secondo. Dal testo non emerge la parte finale sul rinvio, quindi l'esito complessivo è comunque di accoglimento del ricorso almeno in parte, con cassazione della sentenza sul punto decisivo dell'interpretazione contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il tema del giudicato interno sulla qualificazione giuridica del negozio e sulla necessità di specifica impugnazione della statuizione pregiudiziale

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo in relazione al dedotto omesso esame dell'eccezione di decadenza/estinzione

  • art. 1362 c.c.

    Usato come parametro ermeneutico: la clausola di garanzia va interpretata secondo i canoni legali e non in modo atomistico

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    Richiamati per censurare l'interpretazione della clausola di rinuncia senza considerare il complesso delle fonti contrattuali

  • art. 1462 c.c.

    La clausola di rinuncia a opporre eccezioni è stata ricondotta a un solve et repete

  • art. 1665 c.c.

    Invocato nel terzo motivo per sostenere che il diritto al corrispettivo sarebbe sorto solo con l'accettazione dell'opera

  • art. 1666 c.c.

    Invocato nel terzo motivo in relazione al maturare del diritto al corrispettivo e alla decorrenza del termine ex art. 1957 c.c.

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato per escludere l'indeterminatezza della garanzia, ritenuta determinabile tramite il rapporto di subappalto

  • art. 1944 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo sul tema della solidarietà del garante e dell'iniziativa verso il fideiussore

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato per affermare che la clausola di rinuncia alle eccezioni derogava al regime ordinario della fideiussione

  • art. 1956 c.c.

    Invocato per la liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito senza autorizzazione; la Corte di merito lo aveva escluso, e questo punto è poi rimasto assorbito

  • art. 1957 c.c.

    La Corte afferma che l'articolo tutela il fideiussore dall'inerzia del creditore verso il debitore principale; la deroga può essere espressa o anche implicita, purché desumibile dal complesso negoziale

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel primo motivo sul giudicato interno

  • art. 16603/2023 Cass.

    Cita il principio per cui il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica della fattispecie quando tale qualificazione condiziona l'indagine di merito e non sia stata impugnata

  • art. 7883/2017 Cass.

    Richiamata per il principio di generale inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia, salvo diversa pattuizione

  • art. 31569/2019 Cass.

    Richiamata per il principio secondo cui la deroga implicita all'art. 1957 c.c. può desumersi dall'impegno del fideiussore a garantire comunque l'adempimento senza limiti di durata

  • art. 9455/2012 Cass.

    Richiamata in tema di deroga implicita all'art. 1957 c.c. attraverso l'interpretazione complessiva del contratto

  • art. 98362/2020 Cass.

    Richiamata per individuare le iniziative che l'art. 1957 c.c. richiede nei confronti del debitore principale

  • art. 11799/2017 Cass. Sez. U.

    Richiamata per il principio per cui, se una statuizione di primo grado non è censurata con appello incidentale, non basta la mera riproposizione della difesa ex art. 346 c.p.c.

  • art. 346 c.p.c.

    La mera riproposizione in appello non è sufficiente quando occorreva un appello incidentale contro una statuizione sfavorevole

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato sul requisito di specificità e autosufficienza del ricorso, con riferimento alla corretta esposizione del contenuto della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura dell'interpretazione di un contratto richiede l'indicazione specifica dei canoni ermeneutici asseritamente violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura, se quella adottata dal giudice di merito è plausibile.
  • Il giudicato interno può formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un negozio o di un fatto quando tale qualificazione abbia inciso sull'impostazione e definizione dell'indagine di merito e la relativa statuizione non sia stata specificamente impugnata.
  • In tema di fideiussione, la deroga al beneficio di cui all'art. 1957 c.c. può risultare non solo da una clausola espressa, ma anche dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del rapporto principale, purché la volontà derogatoria sia desumibile in modo coerente dal complesso negoziale.
  • La clausola di rinuncia alle eccezioni del garante non va interpretata in modo atomistico, ma alla luce del regolamento contrattuale nel suo insieme e del collegamento con il contratto principale.
  • Le iniziative richieste dall'art. 1957 c.c. devono essere rivolte al debitore principale; la norma è diretta a evitare che l'inerzia del creditore si traduca in un aggravamento ingiustificato della posizione del fideiussore.
  • Quando il primo giudice abbia già deciso su un'eccezione o questione, la parte che intenda contestarla in appello deve proporre appello incidentale, non essendo sufficiente la sola riproposizione della difesa nelle difese di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.