Cassazione Penale, Sentenza n. 3494/2023 del 27/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione con unico motivo basato sulla presunta nullità della querela: la persona offesa, straniera e alloglotta, avrebbe presentato una querela dattiloscritta in lingua italiana pur non conoscendo l'italiano; la querela sarebbe stata ratificata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria ma, in dibattimento, la stessa persona non avrebbe successivamente ribadito la volontà di punire il denunciato. Si deducevano violazioni dell'art. 120 cod. pen. e dell'art. 337 cod. proc. pen., con domanda di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della procedibilità, la lingua in cui era redatta la querela dattiloscritta: è sufficiente che l'atto contenga l'enunciazione inequivoca della volontà della persona offesa che si proceda e che la querela sia attribuita al querelante mediante l'attestazione di identificazione, data e luogo ai sensi dell'art. 337, comma 4, c.p.p. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 120 c.p. e ha precisato che la differenza linguistica può al più rilevare sulla genuinità del contenuto, non sulla nullità formale dell'atto quando la querela sia stata acquisita e la persona offesa esaminata in contraddittorio. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con motivazione semplificata.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge penale connessa alla querela; la Corte ha ritenuto che non sia stata dedotta una violazione concreta di questa norma nel caso di una querela dattiloscritta attribuita al querelante tramite identificazione
art. 337, comma 4, cod. proc. pen.
l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero
La Corte ha interpretato che, quando è presentata una querela già redatta e firmata, è sufficiente l'attestazione dell'identificazione, data e luogo da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria per rendere operativa la condizione di procedibilità, indipendentemente dalla lingua in cui è scritto l'atto
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma richiamata come disposizione che disciplina i motivi di annullamento per nullità; il ricorrente invocava tali lett. per far valere la nullità della querela, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile
Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per giustificare l'entità della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- La querela già redatta e firmata, acquisita agli atti e attribuita al querelante mediante identificazione e attestazione di data/luogo, costituisce condizione di procedibilità anche se il testo è in una lingua che il querelante non conosce, purché sia chiara la paternità dell'atto
- La lingua nella quale è stata redatta la querela non è di per sé causa di nullità formale ai sensi dell'art. 337 c.p.p.; eventuali contestazioni possono riguardare la genuinità o veridicità del contenuto e devono essere provate
- Se esiste un problema di comprensione linguistica, la prassi corretta è utilizzare interpreti, trascrizioni nella lingua comprensibile e una chiara ratifica orale del contenuto davanti all'autorità ricevente per evitare contestazioni future
- Chi impugna per nullità formali deve dimostrare una violazione concreta e rilevante delle disposizioni processuali che incida sulla validità dell'atto; deduzioni meramente teoriche o ipotetiche rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella determinazione del motivo di impugnazione
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