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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3494/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione con unico motivo basato sulla presunta nullità della querela: la persona offesa, straniera e alloglotta, avrebbe presentato una querela dattiloscritta in lingua italiana pur non conoscendo l'italiano; la querela sarebbe stata ratificata davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria ma, in dibattimento, la stessa persona non avrebbe successivamente ribadito la volontà di punire il denunciato. Si deducevano violazioni dell'art. 120 cod. pen. e dell'art. 337 cod. proc. pen., con domanda di nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della procedibilità, la lingua in cui era redatta la querela dattiloscritta: è sufficiente che l'atto contenga l'enunciazione inequivoca della volontà della persona offesa che si proceda e che la querela sia attribuita al querelante mediante l'attestazione di identificazione, data e luogo ai sensi dell'art. 337, comma 4, c.p.p. La Corte ha escluso la violazione dell'art. 120 c.p. e ha precisato che la differenza linguistica può al più rilevare sulla genuinità del contenuto, non sulla nullità formale dell'atto quando la querela sia stata acquisita e la persona offesa esaminata in contraddittorio. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge penale connessa alla querela; la Corte ha ritenuto che non sia stata dedotta una violazione concreta di questa norma nel caso di una querela dattiloscritta attribuita al querelante tramite identificazione

  • art. 337, comma 4, cod. proc. pen.

    l'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero

    La Corte ha interpretato che, quando è presentata una querela già redatta e firmata, è sufficiente l'attestazione dell'identificazione, data e luogo da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria per rendere operativa la condizione di procedibilità, indipendentemente dalla lingua in cui è scritto l'atto

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come disposizione che disciplina i motivi di annullamento per nullità; il ricorrente invocava tali lett. per far valere la nullità della querela, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per giustificare l'entità della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • La querela già redatta e firmata, acquisita agli atti e attribuita al querelante mediante identificazione e attestazione di data/luogo, costituisce condizione di procedibilità anche se il testo è in una lingua che il querelante non conosce, purché sia chiara la paternità dell'atto
  • La lingua nella quale è stata redatta la querela non è di per sé causa di nullità formale ai sensi dell'art. 337 c.p.p.; eventuali contestazioni possono riguardare la genuinità o veridicità del contenuto e devono essere provate
  • Se esiste un problema di comprensione linguistica, la prassi corretta è utilizzare interpreti, trascrizioni nella lingua comprensibile e una chiara ratifica orale del contenuto davanti all'autorità ricevente per evitare contestazioni future
  • Chi impugna per nullità formali deve dimostrare una violazione concreta e rilevante delle disposizioni processuali che incida sulla validità dell'atto; deduzioni meramente teoriche o ipotetiche rischiano l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare condanne per spese e somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), soprattutto se emergono profili di colpa nella determinazione del motivo di impugnazione

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