Cassazione Civile, Ordinanza n. 29882/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRES per l'anno 2007 richiesto da una società controllata. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione, ritenendo che la disciplina del consolidato nazionale non privi la società consolidata della propria soggettività e, quindi, della legittimazione a chiedere il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 121, 122, 124 e 127 del d.P.R. n. 917 del 1986, sostenendo che, in caso di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima della scadenza del triennio, l'art. 124, comma 4, attribuisce la disponibilità esclusiva delle eccedenze di imposta alla società consolidante, che è l'unica legittimata a chiederne il rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, nell'ipotesi di interruzione del consolidato fiscale nazionale prima del triennio, le eccedenze di imposta riportate a nuovo restano nella disponibilità esclusiva della società controllante/consolidante, unica legittimata a domandarne il rimborso. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
artt. 121, 122, 124 e 127 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
la Corte ha ritenuto che la disciplina del consolidato fiscale nazionale, e in particolare l'art. 124, comma 4, attribuisca alla società controllante la disponibilità esclusiva delle eccedenze di imposta e la legittimazione a chiederne il rimborso.
art. 124, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
in caso di interruzione del consolidato prima del triennio, le somme a rimborso e le eccedenze di imposta riportate a nuovo restano nella esclusiva disponibilità della società consolidante, che è l'unica legittimata a richiederne il rimborso.
Massime di principio
- Nel consolidato fiscale nazionale, l'interruzione del regime prima della scadenza del triennio comporta l'applicazione della regola per cui le eccedenze di imposta riportate a nuovo sono nella esclusiva disponibilità della società consolidante.
- La legittimazione a domandare il rimborso delle eccedenze d'imposta nell'ambito della tassazione di gruppo spetta soltanto alla società controllante, non alla società controllata/consolidata.
- La soggettività della società consolidata permane per gli altri profili, ma non si estende alla fase di liquidazione e versamento del tributo né alla titolarità del rimborso delle eccedenze di gruppo.
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