Ordinanza n. 578/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell'11 agosto 2021, concernente il soddisfacimento di un credito nei confronti del Comune
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 656 dell'11 agosto 2021. Con precedente sentenza n. 847 del 28 dicembre 2022 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando al Comune di adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione del titolo e nominando, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta. Il giudizio era stato poi sospeso in relazione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente. Dopo l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti, la ricorrente ha chiesto la prosecuzione del giudizio. Il Commissario originariamente nominato non aveva adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal Collegio e, inoltre, il soggetto delegato non risultava più inserito nell'organigramma dell'amministrazione di appartenenza. Il TAR ha quindi sostituito il Commissario, nominando il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, e ha esaminato le modalità di prosecuzione dell'attività commissariale alla luce dell'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio.
La decisione
Il TAR ha reso al Commissario ad acta i chiarimenti necessari per l'esecuzione del giudicato. Il Prefetto di Reggio Calabria, o il funzionario eventualmente delegato, deve anzitutto verificare se il credito riconosciuto dal giudicato sia stato inserito nel piano di riequilibrio finanziario del Comune e se sia stato conseguentemente soddisfatto secondo i termini del piano. Qualora il credito non sia stato soddisfatto, il Commissario deve insediarsi entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e assicurare, entro i successivi novanta giorni, l'integrale adempimento del credito secondo le modalità già stabilite nella sentenza n. 847 del 28 dicembre 2022. È stata confermata la possibilità di chiedere una proroga del termine di novanta giorni in presenza di circostanze documentate che impediscano la conclusione delle operazioni; la relativa decisione è stata delegata al magistrato relatore. L'ordinanza non definisce nuovamente nel merito la pretesa creditoria, ma disciplina l'esecuzione del giudicato e l'attività del Commissario ad acta.
Norme richiamate
Fondamento del potere del giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta.
Richiamato quale fondamento della sospensione del giudizio e della successiva prosecuzione nei termini processuali previsti.
Consente la prosecuzione o riassunzione del giudizio sospeso mediante istanza della parte interessata.
art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000
Rilevante per la sospensione del giudizio di ottemperanza in connessione con la procedura di riequilibrio finanziario dell'ente locale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione inadempiente è sottoposta a una procedura di riequilibrio finanziario, il Commissario ad acta non può esercitare poteri sostitutivi di amministrazione attiva durante la sospensione del giudizio, ma deve comunque svolgere attività di informazione e sollecitazione affinché il credito riconosciuto dal giudicato sia inserito nel piano e successivamente soddisfatto.
- Una volta approvato il piano di riequilibrio finanziario dell'ente, il Commissario ad acta deve verificare preliminarmente l'inserimento del credito derivante dal giudicato nel piano e il suo eventuale pagamento secondo le relative scadenze; in caso di mancato soddisfacimento, deve assicurare l'integrale adempimento del giudicato nei termini fissati dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può sostituire il Commissario ad acta che non abbia eseguito gli incombenti istruttori affidatigli e può nominare un diverso organo, anche con facoltà di delega a un funzionario dell'ufficio, per garantire l'effettiva esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
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