Ordinanza n. 14323/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - della Determinazione Dirigenziale numero repertorio QI/3944/2025 del 23/10/2025 e numero protocollo QI/213329/2025 del 23/10/2025, notificata il 17 novembre 2025, con cui Roma Capitale, Dipartimento Attuazione Urbanistica ha accertato l’importo complessivo pari a € 2.403.571,44 dovuto a titolo di contributo di costruzione (UU.OO.), ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, a carico degli operatori concessionari delle aree insistenti sul PdZ B41 Settecamini Casal Bianco, tra cui l’odierna ricorrente, secondo gli importi indicati alla colonna denominata “residuo da corrispondere”, di cui alla citata Tabella “C”, trasmessa dal Servizio Tecnico con nota prot. QI 119101 del 6/10/2025; - degli avvisi di pagamento prott. n. 231336 e n. 231334, notificati il 17 novembre 2025 con i quali, in virtù della Determinazione dinanzi indicata, Roma Capitale ha chiesto alla Società ricorrente il pagamento, rispettivamente, della somma di € 281.414,54 e di € 432.105,82, “a titolo di residuo di contributo di costruzione”; - del provvedimento QI/2025/0199101 del 6 ottobre 2025, notificato il 21 novembre 2025, la cui Tabella “C” quantifica in € 281.414,54 e in € 432.105,82 le somme dovute dalla Fin.Tiba Costruzioni S.r.l. in liquidazione a titolo di contributo di costruzione in relazione ai titoli abilitativi rilasciati, al netto delle somme già versate a titolo di contributo di costruzione ai sensi della L. R. n. 27/1990, di oneri per collaudo, di incentivo a favore dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D. Lgs. n. 136/2006; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati anche laddove non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale e avvisi di pagamento con cui Roma Capitale ha richiesto residui contributi di costruzione per opere di urbanizzazione primaria relative al V e al VII stralcio funzionale del Piano di zona B41 Settecamini Casal Bianco
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale ha quantificato a suo carico due somme, pari rispettivamente a euro 281.414,54 e a euro 432.105,82, a titolo di residuo contributo di costruzione per opere di urbanizzazione. Quanto alla prima somma, riferita al V stralcio funzionale del comparto M/1, la ricorrente sostiene che la quantificazione non consideri adeguatamente le opere di urbanizzazione primaria già eseguite dal Consorzio attuatore, anche nel suo interesse, a scomputo degli oneri concessori. Quanto alla seconda somma, riferita al VII stralcio funzionale del comparto X/2, deduce che le opere originariamente previste sarebbero state integralmente ultimate e che l’Amministrazione, nonostante le richieste della società, non avrebbe individuato né approvato opere alternative da eseguire a scomputo degli oneri. Tale inerzia avrebbe impedito l’adempimento dell’obbligazione urbanistica mediante opere equivalenti. Roma Capitale ha rappresentato che, con riferimento al V stralcio, al 9 marzo 2011 alcune opere non risultavano completate, tra cui l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, parte del manto stradale, la segnaletica e la pavimentazione dei parcheggi P8 e P9; alcune lavorazioni sarebbero state poi affidate ad Astral, residuando l’impianto di trattamento delle acque e la pavimentazione dei parcheggi. Il Collegio ha ritenuto necessari approfondimenti sulla consistenza e sul valore delle opere eseguite, sulla quota imputabile alla ricorrente e sulle ragioni della mancata approvazione del VII stralcio e del mancato esame del progetto esecutivo trasmesso dalla società.
La decisione
Il TAR non ha deciso né in rito né nel merito e ha sospeso ogni statuizione, comprese quelle sulle spese. Ha disposto un’istruttoria a carico di Roma Capitale, ordinandole di depositare entro trenta giorni una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione pertinente. La relazione dovrà indicare: quali opere del V stralcio risultavano già eseguite dal Consorzio alla data di consegna delle aree ad Astral; il valore economico di tali opere, calcolato senza rivalutazione monetaria e sulla base dei valori del computo metrico del 2005, senza utilizzare la tariffa regionale del 2023; la quota imputabile alla società, considerando la partecipazione del 16,90% agli oneri del V stralcio; le ragioni della mancata approvazione del VII stralcio; e le ragioni del mancato esame del progetto esecutivo trasmesso dalla ricorrente nel 2015, oltre a ogni ulteriore elemento utile. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il Collegio li richiama quale base normativa per disporre gli incombenti istruttori e acquisire dalla pubblica amministrazione chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.
art. 16 d.P.R. 380/2001
È indicato quale fondamento della pretesa comunale relativa al contributo di costruzione, ma l’ordinanza non ne definisce in via conclusiva l’applicazione alla fattispecie.
art. 92, comma 5, d.lgs. n. 163/2006
È richiamato nell’atto impugnato quale titolo dell’incentivo a favore dell’Amministrazione comunale, detratto dalle somme considerate nel calcolo; l’ordinanza non decide sulla sua legittimità o applicabilità.
l.r. n. 27/1990
È richiamata con riferimento alle somme già versate a titolo di contributo di costruzione e considerate nella quantificazione comunale; l’ordinanza non definisce la questione normativa.
Massime di principio
- Quando la quantificazione di un residuo contributo di costruzione dipende dalla verifica delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, il giudice può ordinare all’amministrazione una relazione documentata sulla consistenza delle opere, sulla loro valorizzazione e sulla quota imputabile al singolo operatore.
- Ai fini della verifica del valore delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo, il giudice può prescrivere il riferimento ai valori risultanti dal computo metrico originario, escludendo rivalutazioni monetarie o l’utilizzo di parametri tariffari successivi, quando ciò sia necessario per rendere omogenea la comparazione con l’obbligazione contributiva contestata.
- Quando la pretesa per oneri di urbanizzazione è contestata in relazione alla mancata approvazione di opere alternative da eseguire a scomputo, l’amministrazione deve fornire chiarimenti sulle ragioni della mancata approvazione e dell’eventuale mancato esame del progetto presentato dal privato.
- L’istruttoria processuale può riguardare anche la puntuale determinazione della quota del contributo imputabile al singolo operatore, tenendo conto della percentuale di partecipazione agli oneri consortili.
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