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Ordinanza

Ordinanza n. 14324/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2865 del 22.07.2025, notificata il 28 luglio 2025, con la quale Roma Capitale ha inteso: “rettificare la Determina Dirigenziale n. 2777 del 15.07.2025 limitatamente alle quote dovute da ciascun operatore a titolo di costo di costruzione, ai sensi dell’articolo 16 D.P.R. n. 380/2001, per OO.UU. nel PdZ B54 Trigoria IV – Via Trandafilo, secondo gli importi indicati nella colonna denominata Importo residuo finale di cui alla nuova tabella A al presente provvedimento allegata, di cui è parte integrante… omissis…”; - degli avvisi di pagamento prott. n. 159490 e n. 159493 del 28 luglio 2025 (gli “Avvisi di Pagamento”) con i quali, in virtù della predetta determinazione, Roma Capitale ha chiesto alla Società ricorrente il pagamento, rispettivamente, della somma di € 365.719,38 e di € 214.184,88, “a titolo di residuo di contributo di costruzione”; - della comunicazione prot. n. QI 211866, inviata da Roma Capitale a mezzo PEC del 22 ottobre 2025, avente ad oggetto: “Sollecito pagamento dovuto a titolo di residuo del contributo di costruzione ex art.16 DPR 380/2001. - P.Z. B54 Trigoria IV - Via Trandafilo - FIN.TIBA Costruzioni Srl - Diritto di Superficie”; - della comunicazione prot. n. QI 211870, inviata da Roma Capitale a mezzo PEC del 22 ottobre 2025, avente ad oggetto: “Sollecito pagamento dovuto a titolo di residuo del contributo di costruzione ex art.16 DPR 380/2001. - P.Z. B54 Trigoria IV - Via Trandafilo - FIN.TIBA Costruzioni Srl - Diritto di Proprietà”; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli sopra indicati anche laddove non conosciuti.

Giustizia amministrativa202512952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di rettifica delle quote residue del contributo di costruzione, avvisi di pagamento e successivi solleciti di pagamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale ha rettificato gli importi dovuti a titolo di costo di costruzione e oneri di urbanizzazione nel Piano di Zona B54 Trigoria IV, nonché gli avvisi di pagamento relativi a due somme indicate come residuo del contributo di costruzione e i successivi solleciti. All’udienza pubblica la ricorrente ha eccepito la tardività della documentazione depositata da Roma Capitale nella tarda mattina del 6 luglio 2026, a ridosso dell’udienza del 7 luglio 2026. In via subordinata ha chiesto il rinvio della trattazione per disporre di un tempo congruo per esaminare la documentazione e predisporre controdeduzioni, nonché per attendere la definizione dell’appello pendente davanti al Consiglio di Stato contro una precedente sentenza del TAR relativa a una domanda risarcitoria tra le medesime parti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della determinazione, degli avvisi di pagamento o dei solleciti. Ha ritenuto sussistente una causa eccezionale idonea a giustificare il rinvio, ravvisando l’esigenza di assicurare il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa, poiché la documentazione dell’amministrazione era stata depositata soltanto a ridosso dell’udienza. Ha quindi accordato alla ricorrente un congruo termine per esaminare la documentazione sopravvenuta e ha rinviato la causa all’udienza pubblica di merito del 27 gennaio 2027. L’esigenza di tutela del contraddittorio è stata ritenuta assorbente e sufficiente a giustificare il differimento; il TAR non ha deciso né l’eccezione di tardività né la rilevanza dell’altro giudizio pendente.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    a titolo di costo di costruzione

    La disposizione è richiamata negli atti impugnati quale base del contributo di costruzione richiesto dalla Roma Capitale; l’ordinanza non ne interpreta il contenuto.

Massime di principio

  • Il deposito di documentazione processuale nella tarda mattina del giorno precedente l’udienza può integrare una causa eccezionale idonea a giustificare il rinvio della trattazione, quando impedisca alla controparte di esaminarla e di predisporre adeguate controdeduzioni.
  • Il rinvio della causa è giustificato dall’esigenza di assicurare il pieno dispiegarsi del contraddittorio e del diritto di difesa, anche quando la parte lo chieda in via subordinata rispetto all’eccezione di tardività della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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