Ordinanza n. 4990/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a – della Delibera n. 334/25/CONS, mai pubblicata, nella parte in cui, all’art. 4, n. 1 (Revisione del regolamento del personale e potenziamento dell’organico dell’Autorità), subordina il riconoscimento di un livello stipendiale alla rinuncia ai contenziosi promossi contro l’Autorità; b – di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera n. 334/25/CONS, art. 4, n. 1, nella parte in cui subordina il riconoscimento di un livello stipendiale alla rinuncia ai contenziosi promossi contro l’Autorità
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la disposizione della delibera che subordinava il riconoscimento di un livello stipendiale alla rinuncia generica ai contenziosi pendenti. Hanno dedotto il contrasto della clausola con il diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché la contraddittorietà rispetto al precedente assetto applicativo dell’Autorità. In particolare, hanno richiamato la Delibera n. 140/22/CONS e l’interpretazione resa dalla Commissione Paritetica, secondo cui la rinuncia avrebbe dovuto produrre effetti esclusivamente rispetto alla specifica fattispecie di attribuzione del beneficio oggetto del contenzioso, senza precludere benefici derivanti da fattispecie diverse. Le ricorrenti hanno inoltre richiamato la successiva Delibera n. 120/25/CONS, che avrebbe escluso dall’obbligo di rinuncia i ricorsi relativi al riconoscimento dell’anzianità pregressa, sostenendo di avere maturato un affidamento qualificato sulla possibilità di coltivare il ricorso R.G. n. 4552/2025 senza perdere il diritto ad altri scatti stipendiali. Il ricorso è stato quindi proposto per preservare l’interesse a coltivare tale precedente giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha rilevato che, all’udienza pubblica, il ricorso R.G. n. 4552/2025, promosso dalle medesime ricorrenti e riguardante il riconoscimento dell’anzianità di servizio pregressa e di livelli perequativi, è stato respinto, con successiva formalizzazione nella sentenza n. 4919 del 7 agosto 2026. Ha inoltre verificato che, secondo il Portale del Magistrato, non risultavano altri ricorsi pendenti a nome delle ricorrenti oltre a quello in trattazione. Il Collegio ha ritenuto che la clausola impugnata, riferendosi ai ricorsi pendenti, non possa riguardare eventuali ricorsi futuri. Ne consegue un verosimile venir meno dell’interesse a ottenere l’annullamento della disposizione, poiché l’interesse dichiarato dalle ricorrenti era quello di preservare la possibilità di coltivare il ricorso R.G. n. 4552/2025, ormai definito con esito sfavorevole. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il TAR ha sottoposto alle parti il profilo di possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, assegnando trenta giorni per eventuali memorie e rinviando la trattazione alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2027. Pertanto, l’ordinanza ha natura interlocutoria e non dichiara ancora l’improcedibilità.
Norme richiamate
eventuale profilo di improcedibilità del ricorso in trattazione, numero di R.G. 1626 del 2026 per sopravvenuta carenza di interesse
Impone al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio che possono fondare la decisione, assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto è stato utilizzato per segnalare il possibile venir meno dell’interesse al ricorso.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d’ufficio un possibile profilo di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, deve sottoporlo alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per eventuali memorie prima di definire il giudizio.
- L’interesse a impugnare una disposizione che condiziona un beneficio alla rinuncia ai contenziosi può venire meno quando l’unico giudizio pendente che il ricorrente intendeva preservare sia stato definito e la disposizione impugnata si riferisca esclusivamente ai ricorsi pendenti, non a quelli futuri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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