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Ordinanza

Ordinanza n. 2467/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che ha condannato il Ministero all’accredito di 1.500 euro sulla carta del docente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 62/2025 del Tribunale di Trapani, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad accreditare la somma di 1.500 euro a titolo di carta del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il titolo giudiziale prodotto in giudizio risultava tuttavia privo del numero identificativo necessario per individuarlo. Il giudice ha pertanto ritenuto necessario acquisire il titolo completo dei relativi riferimenti identificativi, ponendo tale adempimento a carico della ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della ricorrente, onerandola di depositare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza il titolo giudiziale completo dei riferimenti identificativi. Il Collegio ha avvertito che, ai sensi dell’art. 64 c.p.a., la mancata ottemperanza all’incombente potrà consentire di trarre argomenti di prova a suo carico. La trattazione della causa è stata rinviata all’udienza camerale del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione sulla base della quale il giudizio presupposto ha riconosciuto il diritto all’accredito della somma di 1.500 euro.

  • art. 64 c.p.a.

    il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, al predetto incombente istruttorio

    La mancata esecuzione dell’ordine istruttorio può essere valutata dal giudice come elemento probatorio nel prosieguo del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca l’esecuzione di un giudicato deve produrre un titolo giudiziale completo dei riferimenti identificativi necessari a individuarlo con certezza.
  • Quando il titolo posto a fondamento della domanda di ottemperanza è incompleto o non adeguatamente identificabile, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico della parte ricorrente e rinviare la trattazione senza decidere il merito.
  • L’incombente istruttorio disposto nel giudizio amministrativo deve essere adempiuto entro il termine assegnato; la mancata ottemperanza può essere valutata dal giudice ai sensi dell’art. 64 c.p.a. quale argomento di prova.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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