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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49292/2022 del 27/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva respinto la sua istanza principale di svolgere l'affidamento in prova al servizio sociale in Spagna (Alicante) e aveva invece accolto l'istanza subordinata per svolgerlo in Italia. Il motivo principale del ricorso era che il ricorrente sosteneva di essere residente in Spagna e che l'indirizzo italiano (Cinisello Balsamo) era solo funzionale alle procedure giudiziarie, mentre il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente fosse domiciliato in Italia e che non risultasse prova dell'effettiva residenza legale e abituale in Spagna (mancata iscrizione A.I.R.E. e elementi documentali contraddittori), con la conseguente incapacità dei servizi sociali spagnoli di verificare e predisporre un programma rieducativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e l'ha rigettato. Ha confermato il giudizio del Tribunale di sorveglianza, fondato sulla relazione dell'Ufficio esecuzione penale esterna che indicava domicilio/residenza in Cinisello Balsamo, sulla mancanza di iscrizione A.I.R.E. e sulla incongruenza e tardività delle dichiarazioni di residenza in Spagna. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione che senza residenza legale e abituale nello Stato estero i servizi sociali spagnoli non possono compiere i controlli necessari per l'affidamento all'estero. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (art. 5 e art. 9)

    Il decreto disciplina la possibilità di svolgere l'affidamento in prova all'estero richiamando il requisito della "residenza legale e abituale" nello Stato membro estero; pertanto l'ammissibilità dell'affidamento all'estero dipende dalla dimostrazione della residenza estera del condannato.

  • legge 27 ottobre 1988, n. 470 (art. 6)

    "1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. 2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data"

    L'iscrizione all'A.I.R.E. è l'adempimento procedurale ordinario e probatorio per provare la residenza legale ed abituale all'estero; l'assenza di tale iscrizione indebolisce la prova di residenza estera del ricorrente.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per limitare la esposizione del motivo nel ricorso (formalità di enunciazione sintetica del motivo in Cassazione).

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Decisione-quadro 2008/947/GAI del Consiglio (27 novembre 2008)

    Questa decisione quadro internazionale è il riferimento normativo europeo cui il d.lgs. n. 38/2016 si conforma per disciplinare l'affidamento in prova e la cooperazione tra Stati; sottolinea l'importanza della residenza legale e abituale nello Stato estero per le procedure transfrontaliere.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova da svolgersi in un altro Stato membro dell'UE è necessario provare la residenza legale e abituale nello Stato estero; l'iscrizione all'A.I.R.E. è la prova ordinaria e fortemente rilevante.
  • Dichiarazioni tardive o contraddittorie sulla residenza (es. modifiche dell'indirizzo pochi giorni prima dell'udienza) hanno scarso valore probatorio se contrastano con relazioni ufficiali (es. U.E.P.E.) e documenti preesistenti.
  • Il giudice valuta la concreta possibilità per i servizi sociali esteri di conoscere e controllare il condannato: in mancanza di comprovata residenza e di contatti/accertamenti preventivi dei servizi esteri, l'affidamento all'estero può essere respinto per ragioni di fattibilità e sicurezza del programma rieducativo.
  • È consigliabile, prima di proporre istanze per svolgere misure alternative all'estero, ottenere il coinvolgimento e una valutazione preliminare dei servizi sociali del paese destinatario e documentare iscrizioni anagrafiche o altri atti formali che attestino la dimora stabile.
  • La relazione dell'Ufficio esecuzione penale esterna ha rilevanza probatoria significativa e può determinare l'esito quando documenti e dichiarazioni del ricorrente non risultano solidi o coerenti.

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