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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04953/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di truffa e ricettazione. Con i primi due motivi ha dedotto la mancanza di prova del dolo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nella valutazione degli elementi fattuali. Con il terzo, quarto e quinto motivo ha censurato la motivazione della decisione di merito sulla responsabilità penale, ma senza indicare in modo specifico gli elementi posti a fondamento delle doglianze. Con il sesto motivo ha lamentato l'eccessività della pena e ha chiesto, contestualmente, tutti i benefici di legge. È stata inoltre presentata una memoria, ritenuta dalla Corte generica e tardiva rispetto al termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sul dolo e sulla ricostruzione dei fatti mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità; ha considerato generici i motivi sulla motivazione perché non specificamente correlati alla sentenza impugnata; ha qualificato manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da congrua motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    il motivo di impugnazione deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti il giudice dell'impugnazione non può esercitare il sindacato richiesto.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    termini di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza

    la memoria difensiva depositata oltre il termine è tardiva e non può essere utilmente considerata.

  • art. 132 cod. pen.

    la graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 cod. pen.

    la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare in aderenza ai criteri di gravità del fatto e personalità del reo.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone

    rilettura degli elementi di fatto

    in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito né una diversa lettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova apprezzamento del dolo, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: non basta contestare in modo generico la motivazione, ma occorre indicare puntualmente gli argomenti della decisione censurati e le ragioni dell'errore denunciato.
  • La censura sulla quantificazione della pena è infondata se non confronta la motivazione del giudice di merito; la determinazione del trattamento sanzionatorio resta affidata alla discrezionalità giudiziale entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Le memorie depositate in cassazione devono rispettare il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza; il deposito tardivo comporta la loro irrilevanza processuale.

Come è indicizzato

MaterieTruffaRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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