Cassazione Penale, Sentenza n. 34303/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava o rideterminava le condanne pronunciate in primo grado (rito abbreviato) per reati riconducibili a un gruppo camorristico operante in provincia di Rimini. Le censure vertevano principalmente su: (i) insufficienza e vizio della motivazione rispetto alla configurazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.; (ii) presunta utilizzazione di fonti confidenziali e illegittimità delle intercettazioni; (iii) travisamento probatorio e carenza delle prove sui singoli reati (sequestro di persona vs violenza privata, estorsione vs esercizio delle proprie ragioni, detenzione/porto d'armi, intestazione fittizia di beni); (iv) questioni relative a valutazione di dichiarazioni di parti offese o coimputati; (v) errori nella qualificazione giuridica delle condotte e mancata applicazione/errata valutazione di recidiva e circostanze attenuanti; (vi) contestazioni sulle liquidazioni di provvisionali civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha confermato la linea argomentativa dei giudici di merito secondo cui il quadro probatorio (intercettazioni, dichiarazioni, modalità dei reati e loro contestualizzazione nel conflitto tra clan) consentiva la configurazione dell'associazione di tipo camorristico e l'applicazione delle aggravanti ove ritenute. La Suprema Corte ha ritenuto molte delle doglianze inammissibili perché richiedevano una revisione di merito delle valutazioni probatorie riservate ai giudici di merito; in ordine all'utilizzo della fonte confidenziale ha ribadito che l'inutilizzabilità opera solo se quella fonte è l'unico elemento costitutivo degli indizi, non quando le informazioni siano integrate da altri elementi investigativi. Complessivamente la pronuncia di appello è stata ritenuta congruamente motivata e le impugnazioni respinte.
Norme richiamate
La Corte conferma che per qualificare come 'mafiosa' una diramazione esterna occorre prova di una capacità di intimidazione effettiva e di assoggettamento; tale configurazione può dedursi anche da indizi precisi e concordanti, dalle modalità dei reati fine e dalla strutturazione organizzativa, nonché dalla radicazione/delocalizzazione che esplichi metodo mafioso
art. 416-bis, comma 3 e art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante speciale (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta non solo per la mera esistenza dell'associazione ma anche sulla base della finalità soggettiva di agevolare il clan; la prova può emergere da elementi indiziari e dal complesso delle condotte
art. 267 e 203 cod. proc. pen. (intercettazioni e fonte confidenziale)
Le informazioni confidenziali rendono inutilizzabili le intercettazioni solo quando costituiscono l'unico elemento su cui si fondano gli indizi di reità; se esistono ulteriori e autonomi elementi oggettivi l'utilizzo delle intercettazioni è consentito
Differenziazione tra sequestro di persona e violenza privata: la qualificazione richiede motivazione precisa sui profili fattuali che giustifichino la scelta dell'una piuttosto che dell'altra, ma la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito congrua
art. 629 cod. pen. (estorsione) e art. 393 cod. pen. (esercizio delle proprie ragioni)
Per distinguere estorsione da esercizio di proprie ragioni serve valutare l'esistenza di un interesse autonomo e illecito perseguito dagli agenti; la Corte territoriale ha motivato l'esistenza di un interesse autonomo trasformante le condotte in estorsive
Richieste di derubricazione dei reati o contestazioni di valutazioni probatorie rientrano spesso nel merito e sono, pertanto, improponibili in cassazione salvo profili di illegittimità formale
Sul piano della motivazione la Corte ricorda i limiti della cognizione di legittimità: la revisione di valutazioni probatorie e di credibilità delle fonti è in generale inammissibile in cassazione
Sull'utilizzabilità delle dichiarazioni del testimone/coimputato la Corte territoriale ha valutato la rilevanza e la liceità; la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insuscettibile di sindacato in questa sede
art. 62-bis e art. 99 cod. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva, richiamando la congruità motivazionale ai fini della determinazione della pena
Le doglianze sulla determinazione del risarcimento e sulle provvisionali sono state dichiarate inammissibili ove non dedotte nei termini processuali o perché richiedono valutazioni di merito
Massime di principio
- Le censure basate sulla valutazione della credibilità delle prove (intercettazioni, dichiarazioni di persone offese o coimputati) sono tipicamente questioni di merito e, salvo profili di illegittimità di diritto, risultano inammissibili in Cassazione
- L'uso di informazioni confidenziali per avviare intercettazioni rende le stesse inutilizzabili solo quando quelle informazioni rappresentino l'unico elemento indiziario; la presenza di ulteriori elementi oggettivi può legittimare le captazioni
- Per configurare un 'locale' o una filiazione di tipo mafioso fuori dall'area d'origine occorre dimostrare capacità effettiva di intimidazione/assoggettamento nel nuovo territorio; tale prova può ricavarsi anche da elementi indiziari concordanti e dalle modalità dei reati commessi
- La qualificazione tra reati affini (es. sequestro di persona vs violenza privata, estorsione vs esercizio delle proprie ragioni) richiede motivazione puntuale sui fatti e sugli interessi perseguiti; contestazioni astratte senza errori di diritto sono valutazioni di merito
- Le aggravanti legate al metodo mafioso (art. 416-bis.1) comprendono una componente soggettiva: deve emergere la finalità di agevolare l'organizzazione; anche questa può essere desunta da elementi indiziari e dal contesto operativo
- Richieste tardive o non sollevate nei gradi precedenti (es. su liquidazione provvisionale) sono spesso inammissibili in Cassazione; è essenziale sollevare tempestivamente certe contestazioni nei gradi di merito
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