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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34643/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rideterminato la pena ritenendo equivalenti le circostanze attenuanti generiche all'aggravante per uso di arma e ha applicato l'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1). I motivi dedotti in Cassazione contestano: 1) travisamento del fatto e valutazione erronea dell'attendibilità delle persone offese, e mancata considerazione della consulenza sullo smartphone (artt. 192, 530 c.2 c.p.p.); 2) ricondurre la condotta al diritto di soddisfare un credito o alla cosiddetta "ragion fattasi" (art. 393 c.p.); 3) violazione nella configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; 4) errata operazione di comparazione fra attenuanti e aggravanti e applicazione dell'art. 63 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza perché i motivi sono meramente reiterativi e chiedono una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia motivato adeguatamente: ha valutato l'attendibilità delle persone offese (anche tenendo conto dei riscontri documentali e testimoniali), ha considerato la consulenza sullo smartphone senza che questa scardinasse la ricostruzione, ha correttamente escluso la "ragion fattasi" e ha legittimamente riconosciuto l'aggravante del metodo mafioso sulla base dei trascorsi e dei legami familiari del ricorrente. Ha inoltre confermato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante non privilegiata, con conseguente determinazione della pena come operata in grado di appello (anni sette di reclusione e 1.200,00 euro di multa, interdizione legale per la durata della pena) e la condanna alle spese. Per l'inammissibilità ha condannato il ricorrente alle spese processuali, alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidata, tra l'altro, in euro 3.686,00 per Mirisola) e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma sul reato di estorsione; citata nel quadro della rideterminazione della pena e del confronto con le circostanze attenuanti e aggravanti.

  • art. 628 c.p., comma terzo, n.1

    Ramo specifico relativo all'estorsione con circostanze aggravanti; impiegato nella descrizione della fattispecie contestata.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante del "metodo mafioso" inteso come circostanza che incide sulle modalità del fatto e crea nella vittima una condizione di assoggettamento particolare; la Corte l'ha ritenuta sussistente anche in assenza di appartenenza formale all'organizzazione, valorizzando i legami e la carica intimidatoria evocata.

  • art. 393 c.p.

    Norma sulla giustificazione per l'adempimento di un obbligo o per l'esercizio di un diritto (ragion fattasi). La Corte ha ritenuto la condotta non riconducibile a tale causa giustificativa, per mancanza di reciproca corrispondenza degli obblighi e per la natura intimidatoria del comportamento.

  • art. 63 c.p., commi terzo e quarto

    Disciplina del concorso di circostanze aggravanti; la Corte ha precisato che, quando le attenuanti generiche sono ritenute equivalenti a un'aggravante non privilegiata, l'effetto è di neutralizzare tale aggravante ai fini del calcolo della pena e non si applica il criterio di "contenimento" dell'art. 63, comma quarto, laddove intervenga un'aggravante speciale la cui disciplina derogatoria stabilisca specifici limiti d'inasprimento.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferita nel quadro della determinazione della pena e delle circostanze personali; richiamata nelle doglianze difensive ma confermata nella valutazione di merito.

  • art. 192 c.p.p. e art. 530 c.p.p., comma 2

    Norme sul ruolo e limiti della consulenza tecnica e sui poteri del giudice rispetto alla prova; la Corte ha ritenuto che la consulenza sullo smartphone sia stata valutata ma non abbia alterato la credibilità complessiva delle parti offese.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e)

    Regole di ammissibilità dei motivi di cassazione; utilizzate per contestare le censure che mirano a una rivisitazione del merito anziché a rilevare vizi di motivazione rilevanti in diritto.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie per i ricorsi inammissibili; applicata per la condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni, pronunce citate)

    Richiamati principi consolidati: limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione (impossibilità di riesame del merito), possibilità che la dichiarazione della parte offesa, se adeguatamente valutata, sia prova sufficiente, e criteri per la configurazione dell'aggravante del metodo mafioso e per la comparazione tra attenuanti e aggravanti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione esercita un sindacato limitato sulla motivazione: non può rinnovare la valutazione delle prove di merito ma solo verificare la presenza, la logicità e la congruenza della motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e riscontrate, costituire prova sufficiente per la condanna; in tali casi è richiesto un vaglio più penetrante dell'attendibilità.
  • L'aggravante "del metodo mafioso" (art. 416-bis.1) è funzionale a reprimere modalità di intimidazione che evocano la forza di un gruppo mafioso e può essere riconosciuta anche in assenza di appartenenza formale, sulla base di legami, trascorsi e capacità intimidatoria evocata.
  • La comparazione tra attenuanti generiche e aggravanti non privilegiate può avere l'effetto di neutralizzare l'aggravante non privilegiata; ciò incide sul computo della pena e può rendere inapplicabile il limite di cumulo previsto dall'art. 63, comma quarto, quando intervengano norme speciali che disciplinano l'inasprimento.
  • La pretesa difensiva basata sulla "ragion fattasi" richiede prova di reciproca obbligazione o di un credito certo: non è applicabile quando la condotta è caratterizzata da elementi intimidatori e da uso di rilevanti prese di forza o della fama criminale.
  • Ricorsi che si limitano a riproporre censure di merito già valutate in appello sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende).

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