Cassazione Penale, Ordinanza n. 17140/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non sussisteva assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in conformità alla giurisprudenza costituzionale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione illecita di 314,4 grammi di cocaina con principio attivo medio del 66,1%. Deduceva quattro motivi: 1) violazione di legge sull'affermazione della responsabilità e sulla finalità di spaccio, sostenendo di essere solo un passeggero ignaro della detenzione altrui; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p.; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della connivenza non punibile e per l'assenza di una descrizione del suo ruolo nella detenzione e nell'occultamento della sostanza; 4) travisamento della prova, evidenziando che l'auto era intestata a un terzo. Sollevava inoltre doglianze sul trattamento sanzionatorio, invocando l'art. 114 c.p. e la riduzione della pena per il contributo di minima importanza. La Corte di cassazione ha rilevato che tutte le doglianze erano meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato la presenza dell'imputato nell'auto in cui era occultata la droga, il tentativo di nascondere una busta bianca contenente 5.000 euro, l'assenza di giustificazione sulla provenienza del denaro e la mancanza di attività lavorativa lecita; tali elementi erano stati ritenuti indicativi di un apporto consapevole e positivo alla detenzione dello stupefacente e al provento dell'attività di spaccio, escludendo la mera connivenza non punibile. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto che essa fosse già stata determinata nel minimo edittale, sicché non era ulteriormente riducibile.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto la censura meramente reiterativa e non idonea a scardinare la valutazione di merito già compiuta dalla Corte territoriale.
invocato dal ricorrente per ottenere una riduzione della pena in ragione di un contributo di minima importanza; la Corte ha escluso ogni ulteriore riduzione poiché la pena era già stata commisurata al minimo edittale.
richiamato per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata in relazione alla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo meramente reiterativo questioni di fatto o di diritto già valutate e motivate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio della decisione impugnata.
- Nelle ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente, la presenza dell'imputato sul luogo del rinvenimento, unita a condotte sintomatiche di occultamento di denaro e all'assenza di una plausibile giustificazione sulla provenienza delle somme, può fondare il giudizio di consapevole partecipazione alla detenzione e all'attività di spaccio, escludendo la mera connivenza non punibile.
- La mera intestazione del veicolo a un terzo non è di per sé decisiva a escludere la responsabilità dell'occupante, se il quadro indiziario valorizzato dal giudice di merito depone per una partecipazione consapevole alla detenzione della droga.
- La riduzione della pena per un contributo di minima importanza non può essere ulteriormente riconosciuta quando il trattamento sanzionatorio sia già stato determinato nel minimo edittale.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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