Cassazione Penale, Sentenza n. 19306/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per il delitto di tentato omicidio. Il ricorrente articolava quattro motivi: 1) violazione dell'art. 274 c.p.p., lett. c) per presunta carenza del presupposto del pericolo di recidiva (sostenendo che il pericolo non fosse concreto e attuale, trattandosi di soggetto incensurato e di un fatto estemporaneo); 2) vizio di motivazione in ordine alla necessità della misura massima, lamentando l'assenza di valutazione della personalità e del contesto e l'enfatizzazione della misura senza considerare alternative; 3) vizio di motivazione circa la qualificazione della partecipazione come concorso (art. 110 c.p.) invece che come concorso anomalo, contestando l'attribuzione del contributo causale e la prevedibilità dell'uso del coltello da parte del cugino; 4) violazione dell'art. 275, comma 3 c.p.p., per mancata motivazione rafforzata rispetto allo stato di incensuratezza e alla giovane età.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il terzo motivo preliminare reiterativo e manifestamente infondato, confermando che la motivazione del Tribunale era priva di fratture logiche nel ritenere l'adesione del ricorrente alla dinamica violenta (anche alla luce del fatto che proseguì a colpire la vittima al momento in cui il concorrente aveva già inferto plurimi fendenti con il coltello). Quanto agli altri motivi, la Corte ha ritenuto che le censure travalicano il sindacato di legittimità perché chiedono una diversa valutazione del quadro fattuale: il Tribunale aveva adeguatamente esposto gli elementi a fondamento dei gravi indizi (dichiarazioni della vittima e di persone presenti, immagini di videosorveglianza, documentazione sanitaria) e le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità, pervicacia e gratuità dell'azione, allarme sociale, aggressione in luogo pubblico, prosecuzione dell'aggressione nonostante le ferite). Anche l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere è stata ritenuta motivata, con valutazione dell'inidoneità di misure meno afflittive rispetto alla gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di riesame che ha originato il provvedimento impugnato
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di presupposti per la custodia cautelare in carcere (pericolo di recidiva); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari
Norma sul concorso di persone nel reato, rilevante per la qualificazione della partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto plausibile la ricostruzione del Tribunale che ha configurato responsabilità anche del non materiale utilizzatore del coltello
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per richiedere motivazione rafforzata alla luce dell'incensuratezza e della giovane età; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse comunque congrua e sufficiente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma menzionata per gli adempimenti di comunicazione/custodia del provvedimento (formalità a carico della cancelleria)
Norma sulla protezione dei dati personali: la sentenza prescrive l'omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato della Corte è limitato: non è consentito riesaminare i fatti né sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito, salvo vizio di motivazione macroscopico o violazione di legge specifica
- La presenza di dichiarazioni della vittima e di testimoni, se corroborate da riscontri oggettivi (immagini di videosorveglianza, referti sanitari), può costituire quadro indiziario idoneo a giustificare la custodia cautelare in carcere
- La pervicacia dell'azione, la gratuità del motivo, l'aggressione in luogo pubblico e la prosecuzione delle condotte violente sono elementi rilevanti per desumere il pericolo di reiterazione e la necessità della misura cautelare più afflittiva
- La responsabilità del concorrente non materiale può essere configurata anche con dolo eventuale quando la sua condotta denota adesione alla dinamica violenta e non abbia posto in atto comportamenti idonei a impedire l'evento
- La motivazione sull'adeguatezza della custodia cautelare in carcere deve esplicitare perché le misure meno afflittive (affidamento fiduciario, domiciliari, controlli a distanza) risultano inadeguate; tuttavia, tale motivazione non richiede un elenco formale di tutte le alternative se il quadro fattuale dimostra l'impossibilità del loro utilizzo
- L'età giovane e lo stato di incensuratezza sono elementi da considerare ma non necessariamente impediscono la custodia cautelare se il quadro indiziario e le esigenze cautelari risultano gravi e ben motivate
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