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Sentenza

Sentenza del 20/01/2017 n. 1513 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento IRPEF e ILOR per l'anno d'imposta 1978, con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito dei coniugi ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sulla base di beni e spese indicativi di capacità contributiva: per R.E., due residenze secondarie, un'autovettura di 12 cavalli fiscali e un investimento in azioni; per C.M.C., un'imbarcazione da diporto di 12,27 metri, un'autovettura di 23 cavalli fiscali, una residenza secondaria e un investimento in azioni. Dopo il parziale accoglimento del ricorso in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, la Commissione Tributaria Centrale aveva respinto il ricorso dei contribuenti. In Cassazione questi hanno dedotto: 1) nullità della sentenza della Commissione Tributaria Centrale per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non erano state esaminate le specifiche censure rivolte contro la decisione precedente; 3) un vizio di motivazione, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha rilevato che la sentenza impugnata non chiariva se il ricorso fosse stato respinto per inammissibilità o per infondatezza e, in quest'ultimo caso, per quale ragione; inoltre, non esaminava le specifiche censure d'appello e si limitava a richiamare la decisione precedente senza illustrarne le ragioni, oltre a inserire considerazioni non pertinenti sul provvedimento impositivo. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in Bari, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Norma indicata come base dell'accertamento sintetico del reddito fondato sulla capacità di spesa; la Cassazione non ne decide l'applicazione sostanziale, poiché rinvia la causa per il riesame delle questioni di merito.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2

    Ove si consideri che, da un lato, da detta motivazione non è dato comprendere se il ricorso sia stato disatteso per inammissibilità (e, in tale quadro, se per non specificità dei motivi o per assenza dei motivi in quanto non correlati alla sentenza impugnata e reiterativi di doglianze sull'atto impositivo) o per infondatezza (in particolare, per mancanza di prova), mentre d'altro lato - stante l'inconferenza rispetto al "thema decidendum" del passaggio circa la natura dell'atto impositivo - non si rinviene alcuna trattazione delle censure di appello ritualmente trascritte nel ricorso per cassazione, rinvenendosi un mero richiamo della decisione del grado precedente che travalica i limiti dell'ammissibilità della motivazione "per relationem" ammessi dalla giurisprudenza di questa corte, in assenza di indicazioni sulle tesi sostenute nell'atto richiamato, nè sulle ragioni di condivisione, sussistono entrambi i vizi per "errores in procedendo" denunciati.

    La decisione deve esporre in modo comprensibile le ragioni del rigetto e confrontarsi con le questioni rilevanti. Un richiamo alla pronuncia precedente non basta se non indica le tesi in essa esaminate e le ragioni per cui vengono condivise.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, quale requisito di validità della motivazione della sentenza; la motivazione che non consente di ricostruire l'iter decisorio è censurabile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottopostegli: l'omesso esame delle specifiche censure d'appello può integrare un vizio processuale, come avvenuto nel caso.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Consente di denunciare in cassazione gli errori processuali, inclusi i vizi della sentenza derivanti dalla motivazione insufficiente a rendere comprensibile la decisione e dall'omessa pronuncia sulle censure.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Il motivo relativo al vizio di motivazione è rimasto assorbito dopo l'accoglimento delle censure processuali; la Corte non ne ha quindi esaminato il merito.

  • Costituzione, art. 111

    È richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale nel regime processuale considerato; non costituisce il fondamento autonomo della decisione sul merito tributario.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 76, comma 3

    La disposizione è richiamata per il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dopo la cassazione, affinché svolga gli accertamenti necessari e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

  • D.Lgs. n. 40/2006, art. 2

    La Corte precisa che, in base al nuovo testo dell'art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis, il ricorso contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile per tutte le causali previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c.

Massime di principio

  • Una sentenza non è adeguatamente motivata se non permette di capire se la domanda sia stata respinta per ragioni processuali o di merito e quali siano le ragioni decisive.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice rende identificabili i contenuti della decisione richiamata e spiega perché ne condivide le ragioni; il mero rinvio o la formula di conferma non sono sufficienti.
  • Il giudice deve esaminare le censure specifiche e pertinenti presentate dalla parte: il loro mancato esame può comportare la cassazione della sentenza.
  • Quando la cassazione dipende da vizi processuali e occorrono ulteriori accertamenti, la Corte non decide automaticamente la questione tributaria nel merito, ma rinvia al giudice competente; pertanto, l'accoglimento del ricorso in cassazione non equivale a una pronuncia definitiva sull'illegittimità dell'accertamento.

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