Sentenza del 20/01/2017 n. 1513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento IRPEF e ILOR per l'anno d'imposta 1978, con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito dei coniugi ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sulla base di beni e spese indicativi di capacità contributiva: per R.E., due residenze secondarie, un'autovettura di 12 cavalli fiscali e un investimento in azioni; per C.M.C., un'imbarcazione da diporto di 12,27 metri, un'autovettura di 23 cavalli fiscali, una residenza secondaria e un investimento in azioni. Dopo il parziale accoglimento del ricorso in primo grado e l'accoglimento dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, la Commissione Tributaria Centrale aveva respinto il ricorso dei contribuenti. In Cassazione questi hanno dedotto: 1) nullità della sentenza della Commissione Tributaria Centrale per motivazione apparente, in violazione dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché non erano state esaminate le specifiche censure rivolte contro la decisione precedente; 3) un vizio di motivazione, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha rilevato che la sentenza impugnata non chiariva se il ricorso fosse stato respinto per inammissibilità o per infondatezza e, in quest'ultimo caso, per quale ragione; inoltre, non esaminava le specifiche censure d'appello e si limitava a richiamare la decisione precedente senza illustrarne le ragioni, oltre a inserire considerazioni non pertinenti sul provvedimento impositivo. La sentenza della Commissione Tributaria Centrale è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in Bari, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di cassazione. Non è stata decisa nel merito la legittimità dell'accertamento fiscale.
Norme richiamate
Norma indicata come base dell'accertamento sintetico del reddito fondato sulla capacità di spesa; la Cassazione non ne decide l'applicazione sostanziale, poiché rinvia la causa per il riesame delle questioni di merito.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2
Ove si consideri che, da un lato, da detta motivazione non è dato comprendere se il ricorso sia stato disatteso per inammissibilità (e, in tale quadro, se per non specificità dei motivi o per assenza dei motivi in quanto non correlati alla sentenza impugnata e reiterativi di doglianze sull'atto impositivo) o per infondatezza (in particolare, per mancanza di prova), mentre d'altro lato - stante l'inconferenza rispetto al "thema decidendum" del passaggio circa la natura dell'atto impositivo - non si rinviene alcuna trattazione delle censure di appello ritualmente trascritte nel ricorso per cassazione, rinvenendosi un mero richiamo della decisione del grado precedente che travalica i limiti dell'ammissibilità della motivazione "per relationem" ammessi dalla giurisprudenza di questa corte, in assenza di indicazioni sulle tesi sostenute nell'atto richiamato, nè sulle ragioni di condivisione, sussistono entrambi i vizi per "errores in procedendo" denunciati.
La decisione deve esporre in modo comprensibile le ragioni del rigetto e confrontarsi con le questioni rilevanti. Un richiamo alla pronuncia precedente non basta se non indica le tesi in essa esaminate e le ragioni per cui vengono condivise.
Codice di procedura civile, art. 132
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, quale requisito di validità della motivazione della sentenza; la motivazione che non consente di ricostruire l'iter decisorio è censurabile.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle questioni sottopostegli: l'omesso esame delle specifiche censure d'appello può integrare un vizio processuale, come avvenuto nel caso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4
Consente di denunciare in cassazione gli errori processuali, inclusi i vizi della sentenza derivanti dalla motivazione insufficiente a rendere comprensibile la decisione e dall'omessa pronuncia sulle censure.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il motivo relativo al vizio di motivazione è rimasto assorbito dopo l'accoglimento delle censure processuali; la Corte non ne ha quindi esaminato il merito.
Costituzione, art. 111
È richiamato quale fondamento del ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale nel regime processuale considerato; non costituisce il fondamento autonomo della decisione sul merito tributario.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 76, comma 3
La disposizione è richiamata per il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dopo la cassazione, affinché svolga gli accertamenti necessari e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
La Corte precisa che, in base al nuovo testo dell'art. 360 c.p.c. applicabile ratione temporis, il ricorso contro le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile per tutte le causali previste dall'art. 360, comma 1, c.p.c.
Massime di principio
- Una sentenza non è adeguatamente motivata se non permette di capire se la domanda sia stata respinta per ragioni processuali o di merito e quali siano le ragioni decisive.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice rende identificabili i contenuti della decisione richiamata e spiega perché ne condivide le ragioni; il mero rinvio o la formula di conferma non sono sufficienti.
- Il giudice deve esaminare le censure specifiche e pertinenti presentate dalla parte: il loro mancato esame può comportare la cassazione della sentenza.
- Quando la cassazione dipende da vizi processuali e occorrono ulteriori accertamenti, la Corte non decide automaticamente la questione tributaria nel merito, ma rinvia al giudice competente; pertanto, l'accoglimento del ricorso in cassazione non equivale a una pronuncia definitiva sull'illegittimità dell'accertamento.
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