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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30075/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione allo stato passivo proposta da una società di leasing, per il tramite della mandataria, avverso il decreto del Tribunale di Perugia reso in sede di rinvio, che aveva rigettato i ricorsi riuniti. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il fallimento ha eccepito l’inammissibilità per tardività della notificazione. La ricorrente sosteneva, in memoria, che trattandosi di provvedimento emesso in sede di rinvio il ricorso dovesse ritenersi soggetto al termine ordinario di sessanta giorni dalla comunicazione; la Corte ha invece verificato che il ricorso era stato notificato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 12, l.fall., decorrente dalla comunicazione della cancelleria.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione del fallimento e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato tardivamente. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, il regime dell’art. 99 l.fall. come novellato, che prevede per l’impugnazione del decreto reso sull’opposizione allo stato passivo un termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, termine considerato perentorio. Ha inoltre escluso che la pendenza in sede di rinvio consentisse di applicare il termine ordinario di sessanta giorni, osservando che anche in tale ipotesi il rito dell’opposizione allo stato passivo resta integralmente soggetto alle regole speciali della legge fallimentare. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    opposizione allo stato passivo

    norma richiamata come base del giudizio di opposizione allo stato passivo

  • art. 99 l.fall.

    il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della cancelleria; il termine è perentorio anche se non espressamente qualificato tale

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    regola generale sulla decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione ad istanza di parte, ma ritenuta derogata dalla disciplina speciale fallimentare

  • art. 392 c.p.c.

    la riassunzione davanti al giudice di rinvio va adattata al rito applicabile; nel caso di opposizione allo stato passivo resta soggetta alle prescrizioni speciali dell’art. 99 l.fall.

  • art. 6 CEDU

    la disciplina speciale sul termine di impugnazione è stata ritenuta compatibile con il giusto processo, perché il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento e non è irragionevolmente breve

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sono stati ravvisati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    richiamato quale fonte della modifica che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il collegamento con l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel regime dell’opposizione allo stato passivo, il ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria; il termine ha natura perentoria e la sua violazione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • La disciplina speciale della legge fallimentare prevale sulla regola generale dell’art. 133 c.p.c. in tema di decorrenza del termine per impugnare, perché risponde alle esigenze di celerità e stabilità proprie della procedura concorsuale.
  • La circostanza che il provvedimento sia stato emesso in sede di rinvio non esonera dall’osservanza delle regole speciali del rito concorsuale: anche nel giudizio di rinvio, l’impugnazione resta soggetta ai termini e alle forme previsti dalla legge fallimentare.
  • La comunicazione di cancelleria integra la piena conoscenza del decreto ai fini della decorrenza del termine di impugnazione nel rito dell’accertamento del passivo.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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