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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21956/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione emesso per il mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata nel 2014 e riferita a tributi dell'anno d'imposta 2005, per un importo di euro 416,41. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo prescritto il credito per decorso del termine triennale proprio delle tasse automobilistiche, ma aveva compensato le spese di lite. In appello il contribuente contestava solo la compensazione delle spese, sostenendo che, essendo il ricorso stato integralmente accolto, le spese avrebbero dovuto seguire la soccombenza. La CTR respingeva l'appello, ritenendo legittima la compensazione per il fatto che l'obbligazione si era estinta per mero decorso del tempo e non per doveroso pagamento, e aggiungendo che la decisione di primo grado sulle spese era incensurabile. In cassazione il contribuente deduceva due violazioni di legge: la prima per avere la CTR ritenuto corretta la compensazione delle spese in assenza dei presupposti dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992; la seconda per avere omesso di liquidare le spese del secondo grado a favore della parte vittoriosa.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto illegittima la compensazione delle spese disposta nei gradi di merito perché non vi era soccombenza reciproca e non erano indicate, né sussistevano, gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla. Ha inoltre affermato che, essendo il contribuente risultato vittorioso anche in appello, le spese del secondo grado dovevano essere poste a carico della controparte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito regolando direttamente le spese di primo e secondo grado e quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario richiedente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro del vizio dedotto per violazione di legge sui capi relativi alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, come modificata, e richiede una motivazione esplicita e non illogica; il mero richiamo alla natura processuale della decisione non basta.

  • art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le spese seguono il principio di soccombenza, salvo gravi ed eccezionali ragioni da indicare espressamente; la loro compensazione non può essere disposta in assenza dei presupposti di legge.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione dei compensi professionali, parametrata alla non complessità delle questioni e alle attività svolte.

  • d.m. n. 55/2014

    Applicato ratione temporis per la liquidazione delle spese.

  • d.m. n. 37/2018

    Richiamato come parametro applicabile ratione temporis per la liquidazione delle spese.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni specificamente individuate e motivata mente; non è sufficiente un generico richiamo alla natura processuale della decisione o alla sola estinzione del debito per decorso del tempo.
  • Le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione devono riferirsi a circostanze specifiche della controversia e non possono consistere in motivazioni illogiche, erronee o stereotipate.
  • Quando una parte ottiene piena vittoria sul merito, le spese del relativo grado devono essere liquidate in suo favore secondo il principio di soccombenza, salvo una valida ragione di compensazione.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito anche sulla regolazione delle spese.
  • Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice deve tener conto delle attività effettivamente svolte, della complessità della controversia e dei parametri forensi applicabili ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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