Cassazione Civile, Ordinanza n. 26705/2024 del 14/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento emessi per maggiori imposte dirette e IVA, fondati anche su indagini finanziarie e relativi a versamenti infruttiferi dei soci. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano rigettato le doglianze della contribuente. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo, omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse determinato l'importo dei finanziamenti dei soci solo come differenza algebrica tra saldo iniziale e finale, senza considerare che durante l'anno erano state effettuate restituzioni parziali ai soci in base a delibera assembleare; censurava inoltre la valutazione della documentazione, assumendo l'esistenza di tracciabilità, verbale assembleare e indicazioni di bilancio non adeguatamente apprezzati.
La decisione
La Corte ha prima ritenuto inefficace la proposta di definizione accelerata depositata ex art. 380-bis c.p.c., perché formulata prima della scadenza del termine per la costituzione del controricorrente e quindi in violazione del contraddittorio. Ha poi esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile: in presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame del fatto decisivo non era deducibile senza indicare la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito; inoltre le censure erano dirette a contestare l'apprezzamento del merito e delle prove, inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha anche rilevato che la decisione impugnata si fondava su una ratio autonoma non specificamente censurata, ossia la scarsa capacità economica dei soci e la conseguente inferenza che la provvista fosse stata creata mediante ricavi non contabilizzati. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, con esclusione dell'applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
La proposta di definizione accelerata depositata prima della scadenza del termine per il controricorso è stata considerata inefficace e revocabile perché resa in violazione del contraddittorio.
In caso di inefficacia della proposta accelerata, la controversia deve essere decisa dal Collegio secondo il rito ordinario.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
Nell'ipotesi di doppia conforme, per evitare l'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare e confrontare le ragioni di fatto delle due sentenze di merito, dimostrando che sono diverse.
Non trovano applicazione perché la decisione non è resa a seguito di istanza proposta al Collegio dopo la comunicazione della proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte applica la previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati, una proposta depositata prima della scadenza del termine per il controricorso è priva di effetti processuali perché lesiva del contraddittorio.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- La censura che mira a ottenere una rivalutazione del merito o delle prove è inammissibile in cassazione, poiché la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento del materiale probatorio.
- Un motivo di ricorso è ulteriormente inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; la mancata censura di una ratio decisiva rende irrilevanti le altre doglianze.
- In caso di rigetto del ricorso, non si applicano le sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. se manca la specifica istanza conseguente alla proposta di definizione accelerata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26598/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26599/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26600/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26601/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26602/2024 del 14/10/2024
- ordinanza_civile · 14 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26604/2024 del 14/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →