Cassazione Civile, Ordinanza n. 26926/2022 del 13/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa all'anno 2016, con la quale venivano disconosciuti oneri detraibili per euro 4.029,094. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; l'Ufficio aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; la Corte esamina per primo il quarto motivo, dedotto per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che la sentenza d'appello fosse sorretta da motivazione perplessa, apparente e incomprensibile, priva dell'esposizione dei motivi di appello e dell'iter logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva dedicato solo due scarni periodi all'esame dei fatti, riportandoli in modo sostanzialmente incomprensibile, senza dar conto dei motivi di appello e senza esplicitare il percorso logico-giuridico della decisione. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973
cartella di pagamento notificatagli ex art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale base del controllo formale che aveva portato al disconoscimento degli oneri detraibili e alla conseguente cartella.
violazione dell’art.132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione comprensibile e sufficiente; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione.
dell’art. 118 disp. att.ne c.p.c
La motivazione deve rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
in rapporto all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo.
Massime di principio
- Integra nullità della sentenza la motivazione solo apparente, perplessa o incomprensibile, quando il giudice si limiti a formule scarne e non consenta di ricostruire le ragioni della decisione.
- In sede di appello, il giudice deve dare conto delle censure formulate dall'appellante e del percorso logico-giuridico che conduce alla decisione; non è sufficiente un richiamo generico o incomprensibile ai fatti di causa.
- Quando il motivo di ricorso investe un vizio processuale decisivo e fondato, gli altri motivi restano assorbiti se la cassazione con rinvio rende superfluo il loro esame.
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