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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50807/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) censura della qualificazione del ruolo di "amministratore di fatto" addebitato al ricorrente (violazione art.2639 cod. civ.; vizio di motivazione ex art.606 lett. b) ed e) c.p.p.); (2) impugnazione della confisca ritenuta fondata su un decreto di sequestro preventivo del 09/02/2023 adottato da giudice nei cui confronti era stata accolta istanza di ricusazione (violazione di legge e norme processuali a pena di nullità, con riferimento a art.42 comma 2 c.p.p. ed art.606 lett. b) e c) c.p.p.).

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che, nell'ambito della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'impugnazione per cassazione contro la qualificazione giuridica del fatto è ammessa solo per errori manifesti ai sensi dell'art.448, comma 2-bis c.p.p.; la censura del ruolo di amministratore di fatto risulta aspecifica e non rientra in tale limite, dunque inammissibile. Sul secondo motivo la Corte osserva che la Corte d'Appello aveva accolto la ricusazione del giudice che aveva emesso il decreto di sequestro ma aveva comunque dichiarato la conservazione di efficacia degli atti compiuti precedentemente (compreso il decreto di sequestro del 09/02/2023). Inoltre la sentenza impugnata è stata pronunciata da diverso giudice (dott.ssa Cristiana Caruso) e la confisca era disposta in riferimento a provvedimenti di sequestro anteriori e alla confisca obbligatoria ex art.12-bis d.lgs.74/2000. La Corte ricorda che l'incompatibilità del giudice non determina la nullità degli atti giurisdizionali già compiuti. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, contesto in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto alle sole ipotesi di errore manifesto; la Corte ha ritenuto il primo motivo del ricorso non rientrare in tale limite.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione e violazione di legge utilizzati dal ricorrente per impugnare la qualificazione e la motivazione; la Corte ha ritenuto le deduzioni aspecifiche e non autosufficienti.

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma relativa alla responsabilità dell'amministratore di fatto; la contestazione del ricorrente alla qualificazione di amministratore di fatto non è risultata idonea a integrare un errore manifesto.

  • art. 42, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione a presunte nullità procedurali legate al sequestro; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza per le ragioni esposte (conservazione di efficacia degli atti, diverso giudice della sentenza).

  • art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma sulla ricusazione del giudice; la Corte d'Appello aveva accolto la ricusazione nei confronti del giudice che adottò il decreto di sequestro ma aveva dichiarato la conservazione dell'efficacia degli atti compiuti.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Prevede la confisca per equivalente quale misura obbligatoria per i reati tributari; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria anche nella sentenza di applicazione della pena ex art.444 c.p.p., indipendentemente dal consenso dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 4.000.

  • Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 (Zaini)

    "La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell'accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell'autore, ma diretta a privare quest'ultimo del beneficio economico tratto dall'illecito, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale dell'attività criminosa."

    Giurisprudenza che conferma l'obbligatorietà della confisca per equivalente anche nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; usata dalla Corte per giustificare la confisca disposta.

  • Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022 (Gamal Eid)

    Richiamata come recente giurisprudenza che ribadisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione della qualificazione giuridica nel contesto del rito 444; utile per motivare l'inammissibilità del primo motivo.

  • Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016 (K.)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui l'incompatibilità del giudice non produce nullità degli atti giurisdizionali già compiuti, ma solo titolo per la dichiarazione di ricusazione; supporta la decisione sulla conservazione di efficacia degli atti di sequestro.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444 c.p.p.), il sindacato in Cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è molto ristretto: si procede solo per errori manifesto della qualificazione (art.448, comma 2-bis c.p.p.).
  • La mera deduzione aspecifica di vizio di motivazione o di errata qualificazione non supera la soglia di ammissibilità se non propone un errore immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla sentenza.
  • La ricusazione di un giudice non implica automaticamente la nullità degli atti già compiuti da quel giudice; la Corte d'Appello può disporre la conservazione dell'efficacia degli atti precedenti.
  • La confisca per equivalente prevista dall'art.12-bis d.lgs.74/2000 può essere disposta obbligatoriamente anche nella sentenza di patteggiamento e non richiede il consenso dell'imputato se si tratta di misura sanzionatoria prevista dalla legge.
  • Quando un atto cautelare (es. decreto di sequestro) è stato dichiarato efficiente dalla Corte d'Appello, le impugnazioni basate sull'incompatibilità del giudice che lo ha emesso hanno scarse possibilità di successo, salvo diverse e specifiche vizi di nullità effettivi.
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano conseguenze economiche (spese processuali e possibilmente somme alla Cassa delle Ammende ex art.616 c.p.p.), da considerare nel valutare la prosecuzione dell'impugnazione.

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