Cassazione Civile, Ordinanza n. 36854/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore di servizi)
La controversia
La controversia nasce da una serie di decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti della società postale per importi modesti, pari a euro 2,80 ciascuno, relativi al costo della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) inviata nell’ambito di notifiche eseguite a persone giuridiche. Il professionista sosteneva che tale costo non fosse a suo carico e che fosse stato indebitamente richiesto. La società postale propose opposizione, accolta dal giudice di primo grado solo quanto agli interessi, ma non quanto al capitale, con conferma dei decreti e condanna alle spese; in appello il tribunale riformò integralmente, accolse l’opposizione, revocò tutti i decreti ingiuntivi e rigettò le domande del professionista, ritenendo la società priva di legittimazione passiva perché, nelle notifiche a mezzo posta, il rapporto intercorre tra ufficiale giudiziario e agente postale, non direttamente tra notificante e agente postale. Nel ricorso per cassazione il professionista deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2-quater, della L. n. 31/2008, in combinato disposto con l’art. 145 c.p.c., sostenendo che per le notifiche a persone giuridiche il destinatario andrebbe identificato anche nella persona addetta alla ricezione e che, pertanto, le notifiche dovevano ritenersi perfezionate, con conseguente insussistenza dell’obbligo di pagare la CAN. Invocava anche un precedente della Corte di cassazione. La Corte ha però ritenuto il ricorso inammissibile sia per difetto di autosufficienza e inadeguata esposizione sommaria dei fatti, sia perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva fondato la decisione sulla mancanza di un rapporto diretto tra notificante e agente postale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale che aveva accolto l’opposizione della società postale, revocato i decreti ingiuntivi e rigettato le domande dell’avvocato. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3 e n. 6, c.p.c., oltre che perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio dedotto, ma la Corte ha rilevato che la censura non superava il vaglio di ammissibilità.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti di causa e specifici richiami agli atti rilevanti; la loro mancanza determina inammissibilità.
art. 36, comma 2-quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella L. n. 31 del 2008
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che nelle notifiche a persone giuridiche la CAN non fosse dovuta; la Corte non ha accolto tale tesi perché il ricorso non censurava la ratio della sentenza impugnata.
Invocato dal ricorrente in combinazione con la disciplina della CAN per sostenere la regolarità delle notifiche alle persone giuridiche.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un’esposizione sommaria dei fatti idonea a rendere comprensibile la vicenda processuale e se non indica in modo adeguato gli atti e i documenti rilevanti su cui si fonda la censura.
- La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la critica insiste su un profilo diverso o non decisivo rispetto alla motivazione della decisione, il ricorso è inammissibile.
- Nelle notifiche a mezzo posta, la qualificazione del rapporto tra i soggetti coinvolti rileva ai fini della legittimazione passiva nella domanda relativa a prestazioni o costi del servizio, e la parte che agisce deve impugnare specificamente la motivazione con cui il giudice di merito abbia escluso tale legittimazione.
- La violazione di norme sulla notificazione non consente di superare i requisiti di ammissibilità del ricorso, che restano autonomi e preliminari rispetto al merito della doglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →