Cassazione Civile, Ordinanza n. 13012/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fideiussore)
La controversia
Una società debitrice principale e tre fideiussori avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente e per rate scadute di mutuo. In primo grado l’opposizione era stata rigettata. In appello, dopo l’interruzione del giudizio per il fallimento della società principale e la riassunzione da parte dei fideiussori, la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di nullità parziale delle fideiussioni, ravvisando la nullità della clausola che derogava all’art. 1957 c.c. perché conforme al modello ABI ritenuto espressione di intesa anticoncorrenziale vietata; aveva quindi revocato il decreto ingiuntivo, rilevando anche che la banca aveva agito oltre il termine semestrale di cui all’art. 1957 c.c. La cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) la nullità antitrust colpirebbe solo l’intesa a monte e non il contratto a valle, che resterebbe valido; (2) sarebbe necessaria la prova di un collegamento tra intesa e fideiussione e dei danni subiti; (3) la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. sarebbe comunque valida perché il termine sarebbe derogabile. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha rigettati, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla nullità parziale delle fideiussioni a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI, salvo diversa volontà delle parti. Ha ritenuto corretta la decisione di merito, poiché la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. era nulla e la banca non aveva agito nel termine previsto nei confronti dei garanti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato la nullità parziale della fideiussione limitatamente alla clausola ABI derogatoria dell’art. 1957 c.c., con conseguente inefficacia della pretesa verso i fideiussori per intervenuta decadenza della banca; ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la norma antitrust tutela la libertà di concorrenza e la nullità si applica alle clausole dei contratti a valle che riproducono l’intesa vietata, nei limiti indicati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
richiamato dal ricorrente ma superato dalla ricostruzione della nullità parziale del contratto a valle in relazione alle clausole anticoncorrenziali.
consente la conservazione del contratto di fideiussione con espunzione delle sole clausole nulle, salvo prova che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del contenuto.
richiamato in tema di fideiussione, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola rispetto alla nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali.
richiamato dai fideiussori come ulteriore profilo di estinzione o inefficacia della garanzia per aggravamento del credito senza consenso dei garanti; non è il fondamento decisivo della decisione di legittimità.
la clausola che ne deroga il termine semestrale, quando riproduttiva dello schema ABI anticoncorrenziale, è nulla; la banca deve agire entro il termine previsto per conservare l’azione verso i fideiussori.
richiamato nel ricorso in tema di onere della prova circa il collegamento tra intesa e contratto a valle, ma non ritenuto decisivo alla luce del principio di nullità parziale affermato dalle Sezioni Unite.
la nullità del contratto di fideiussione a valle non può essere trattata come fatto notorio; occorre la produzione del provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante.
in appello non sono ammissibili nuove produzioni documentali o nuove prove dirette a dimostrare la nullità, nel rispetto dei limiti dell’impugnazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Le fideiussioni "a valle" di un’intesa bancaria dichiarata illecita possono essere colpite da nullità parziale limitatamente alle clausole che riproducono lo schema anticoncorrenziale, ai sensi dell’art. 1419 c.c., salvo che risulti una diversa volontà negoziale delle parti.
- La tutela antitrust non si esaurisce nella sola protezione risarcitoria: quando la clausola riproduttiva dell’intesa vietata incide concretamente sulla posizione del garante, la nullità parziale costituisce rimedio idoneo a ristabilire la concorrenza e a preservare, per il resto, il contratto.
- La clausola fideiussoria che deroga all’art. 1957 c.c., se conforme allo schema ABI ritenuto anticoncorrenziale, è nulla; conseguentemente il creditore che intenda conservare l’azione verso il fideiussore deve agire entro il termine semestrale previsto dalla norma.
- La nullità parziale del contratto a valle può essere rilevata anche in appello, ma nei limiti processuali delle impugnazioni e senza possibilità di introdurre nuove prove documentali dirette a dimostrarla, se vietate dall’art. 345 c.p.c.
- La produzione del provvedimento dell’Autorità garante è necessaria per fondare la deduzione della nullità antitrust; la relativa vicenda non può essere considerata automaticamente fatto notorio.
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