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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5031/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che disponeva l'estradizione di Salvatore Cascino richiesta dalla Repubblica dell'Albania per i reati di "creazione di frode fiscale in ambito IVA", "contraffazione di timbri, sigilli e moduli" e "evasione fiscale" (mandato di arresto del 25/07/2023, Tribunale di Gjirokaster). Il ricorrente deduceva: mancata notificazione al difensore della sentenza; vizi di motivazione e carenza di gravità indiziaria (avrebbe avuto autorizzazione a emettere fatture, importo delle tasse evase pari a €2.800 inferiore alla soglia indicata di €41.000, scarcerazione dei coimputati). Successivamente il difensore ha depositato motivi aggiunti richiamando una sentenza del Tribunale di Tirana che dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Gjirokaster e disponeva ulteriori indagini.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i ricorsi avverso sentenze di estradizione decise in camera di consiglio seguono le norme generali sulle impugnazioni; ai sensi dell'art. 585 c.p.p. il termine è di 15 giorni decorrenti dalla lettura del provvedimento in pubblica udienza o dalla notificazione dell'avviso di deposito. Poiché il verbale del 30/09/2024 attesta la lettura pubblica della sentenza con contestuale motivazione, il termine è scaduto il 15/10/2024; il ricorso è stato invece proposto il 25/10/2024, oltre il termine. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende; demandati alla Cancelleria gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 704 cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina la procedura di estradizione decidendo che la Corte d'appello decide anche in camera di consiglio; utilizzata per inquadrare il rito cui è sottoposta la decisione impugnata.

  • art. 585, comma 1 lett. a) e comma 2 lett. a) cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine per impugnare (15 giorni) decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito o, se c'è motivazione contestuale, dalla lettura in pubblica udienza; la Corte l'ha applicata per dichiarare il ricorso tardivo.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dal ricorrente in tema di notificazioni e diritti della difesa; la Corte non ha ritenuto tale eccezione idonea a sanare la tardività dell'impugnazione.

  • art. 702 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate dal ricorrente in materia di impugnazioni e motivazione; la Corte ha applicato comunque i termini generali di impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna pecuniaria.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sugli adempimenti di Cancelleria per le formalità successive alla decisione di estradizione; la Corte ha demandato tali adempimenti alla Cancelleria.

  • Codice penale albanese, artt. 144 a), 25, 190 comma 2 e 180 comma 1

    Norme del diritto penale albanese che descrivono i reati per i quali è stata richiesta l'estradizione (frode IVA, contraffazione di timbri/moduli, evasione fiscale) e la relativa pena massima (fino a 10 anni). Usate a fondamento della richiesta di estradizione.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello decide in camera di consiglio e la sentenza viene letta in udienza con motivazione contestuale, il termine di impugnazione di 15 giorni ex art. 585 c.p.p. decorre da quella lettura: è essenziale calcolare attentamente la decorrenza.
  • Il mancato rispetto del termine di impugnazione comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso in cassazione anche se le censure sono fondate sul merito o su profili procedurali.
  • Le eccezioni processuali relative a notifiche o a violazioni del diritto di difesa devono essere sollevate tempestivamente; la loro proposizione non sopperisce alla decadenza del termine d'impugnazione se il ricorso è tardivo.
  • Provvedimenti o pronunce intervenute successivamente all'esercizio dell'azione estera (es. sentenze di giudici stranieri) non impediscono l'inammissibilità dell'impugnazione italiana se questa è proposta oltre i termini: le novità non sanano la tardività dell'impugnazione già decorso.
  • Il difensore deve documentare e verificare la data di lettura/depósito e, se ritiene di non avere avuto tempestiva conoscenza, attivare immediatamente le procedure di impugnazione o chiedere la verbalizzazione di eventuali mancate notifiche per non perdere i termini.
  • La pronuncia di inammissibilità può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) salvo dimostrazione di una causa non colposa della tardività.

Testo integrale

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