Cassazione Civile, Sentenza n. 13072/2020 del 30/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti, comproprietari di quattro unità immobiliari situate a Roma, in una microzona interessata dalla revisione catastale, avevano impugnato l’avviso con cui l’Agenzia delle Entrate/Territorio aveva rettificato la classificazione catastale delle unità, con conseguente aumento della rendita, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. La CTP di Roma aveva accolto i ricorsi. La CTR del Lazio, con sentenza depositata il 16 dicembre 2016, aveva accolto l’appello dell’Agenzia. In Cassazione i proprietari hanno proposto tre motivi: 1) violazione delle disposizioni sui termini di impugnazione e sul computo dei termini, perché la CTR aveva ritenuto tempestivi gli appelli dell’Agenzia, spediti per raccomandata il 19 maggio 2016, benché le sentenze di primo grado fossero state depositate il 18 novembre 2015 e il termine semestrale scadesse il 18 maggio 2016; 2) violazione degli obblighi di motivazione degli atti amministrativi e tributari, perché l’avviso di riclassamento massivo sarebbe stato formulato con espressioni generiche e stereotipate, senza riferimenti concreti alle singole unità; 3) violazione della disciplina del riclassamento catastale, deducendo che la revisione generale non poteva prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascun immobile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha stabilito che il termine semestrale di impugnazione, decorrente dal deposito delle sentenze di primo grado del 18 novembre 2015, scadeva il 18 maggio 2016, secondo il computo civile ex nominatione dierum; poiché gli appelli erano stati spediti il 19 maggio 2016, erano tardivi. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, con declaratoria di tardività degli appelli riuniti dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia è stata condannata alle spese del grado di appello, liquidate in euro 3.200, e del giudizio di cassazione, liquidate in euro 4.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.
Il termine lungo di impugnazione si computa secondo il calendario civile: scade allo spirare del giorno del mese corrispondente a quello iniziale, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni del periodo.
Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.
Per i termini mensili o annuali si applica il criterio ex nominatione dierum, con scadenza nel giorno del mese corrispondente a quello di decorrenza.
Il computo del termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e art. 2963 c.c., comma 4, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, sicchè, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.
Il computo dei termini a mesi segue il criterio civile per cui la scadenza coincide con il giorno corrispondente del mese finale, senza dipendere dal numero di giorni compresi nel periodo.
art. 46, comma 17, L. n. 69/2009
Va premesso che la sentenza di primo grado è stata depositata in data 18.11.2015 e che, per come pacifico, in ragione della data di instaurazione del giudizio in primo grado, il termine lungo di impugnazione era qui quello semestrale, risultante dalla modifica (dell’originario termine annuale) introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.
Nel caso concreto, in ragione della data di instaurazione del giudizio di primo grado, il termine lungo per impugnare era semestrale, per effetto della modifica introdotta dalla disposizione.
Massime di principio
- Il termine semestrale di impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. si computa ex nominatione dierum: decorre dal giorno successivo all’evento iniziale e scade allo spirare del giorno del sesto mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
- L’impugnazione spedita dopo la scadenza del termine lungo è tardiva e inammissibile; se il giudice di appello ha deciso nel merito un gravame tardivo, la sentenza va cassata senza rinvio.
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