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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13554/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (n. 09720190187939662000) per tassa automobilistica addizionale regionale riferita all'anno 2015, importo € 4.527,63 oltre sanzioni. La CTP aveva accolto il ricorso per mancata notifica dell'avviso di accertamento; la CTR aveva riformato accogliendo l'appello dell'Agenzia sostenendo la regolare notificazione (mediante operatore postale privato) e la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo in ragione della costituzione in giudizio. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi. Nel corso del procedimento il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere avendo aderito alla 'rottamazione quater' (art. 1, co. 236, L. n. 197/2022), depositando la comunicazione di adesione e le prime tre ricevute di pagamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per intervenuta carenza di interesse, atteso che il ricorrente ha aderito alla procedura di definizione agevolata (rottamazione quater), con accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia e versamento delle prime rate. Perciò il processo si estingue senza decisione sul merito. Viene disposta la compensazione delle spese di lite e non è richiesto ulteriore contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022 (rottamazione quater)

    Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti

    La norma disciplina la procedura di definizione agevolata: chi aderisce si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi interessati; se la definizione si perfeziona con i relativi pagamenti documentati il giudizio si estingue; in caso contrario la sospensione viene revocata.

  • art. 100 c.p.c.

    Permette la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando sia venuta meno la materia del contendere o l'interesse ad agire; applicata per dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta dovuta alla perfezione della procedura di definizione.

  • art. 156, comma 3, cod. proc. civ.

    Consente la sanatoria della nullità della notifica quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato (es. costituzione in giudizio della controparte). La CTR ha ritenuto applicabile tale sanatoria alla notifica effettuata tramite operatore privato.

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato)

    Il meccanismo del contributo unificato mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'aggravio non si applichi all'inammissibilità sopravvenuta dovuta ad eventi non pretestuosi quali l'adesione alla definizione agevolata.

  • Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. nn. 15722/23, 36220/23, 46/24, 4304/24, 5011/24, 1950/23)

    La giurisprudenza conferma che l'adesione alla rottamazione quater comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi e che la perfezione della procedura determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso; inoltre chiarisce l'insussistenza dell'obbligo di nuovo contributo unificato per inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'adesione alla procedura di definizione agevolata (rottamazione quater) comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definiti: se la definizione si perfeziona con i pagamenti documentati, il giudizio si estingue per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Il giudice può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso ex art. 100 c.p.c. quando emergano elementi univoci che dimostrino la perdita dell'interesse del ricorrente (es. adesione alla definizione e versamenti iniziali).
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte che ha scelto la soluzione premiale (definizione) ottiene l'estinzione del processo, specie se la controparte ha aderito all'istanza di cessazione.
  • L'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato non si applica in caso di inammissibilità sopravvenuta dovuta a eventi non pretestuosi (es. perfezionamento di una procedura amministrativa di definizione).
  • La nullità di una notifica effettuata tramite operatore postale privato può essere sanata se l'atto ha raggiunto lo scopo (costituzione in giudizio della controparte), ma tale questione diventa irrilevante se il processo si estingue per adesione alla definizione.

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