Cassazione Penale, Ordinanza n. 37078/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 novembre 2024. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione sulla affermazione della responsabilità penale, sostenendo che il reato fosse già prescritto; la Corte ha rilevato invece che il ricorrente non aveva considerato la sospensione di 64 giorni prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020, con conseguente maturazione della prescrizione solo il 18 novembre 2024, quindi dopo la decisione impugnata. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p. e l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 220 disp. att. c.p.p., del processo verbale di contestazione; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non specificava l'incidenza dell'eventuale espunzione di tale atto ai fini della prova di resistenza, anche considerando che la condanna si fondava pure su altre prove, tra cui l'escussione dell'operante della Guardia di finanza, del funzionario dell'Agenzia delle Entrate e documentazione sul debito tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, poiché il termine non era ancora decorso al momento della sentenza impugnata, e ha giudicato aspecifico il motivo sull'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione per mancata dimostrazione della decisività dell'atto nel quadro probatorio complessivo. Ha inoltre escluso la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di merito, poiché l'inammissibilità per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
sospensione, pari a sessantaquattro giorni
la sospensione del periodo di prescrizione deve essere computata nel calcolo del termine estintivo, con conseguente posticipazione della maturazione della prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
la deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione deve essere specifica; nel caso di inutilizzabilità di un elemento probatorio va illustrata l'incidenza dell'eventuale espunzione sulla tenuta complessiva della decisione.
è richiamato quale norma alla base della dedotta inutilizzabilità del processo verbale di contestazione.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
viene richiamata per escludere la sanzione solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla prescrizione è infondata se il ricorrente omette di considerare le sospensioni del termine legalmente previste e, pertanto, il termine estintivo non era ancora spirato alla data della decisione impugnata.
- La deduzione di inutilizzabilità di un atto probatorio è inammissibile per aspecificità se non spiega in modo concreto perché l'eliminazione dell'elemento contestato inciderebbe sulla tenuta della decisione, alla luce del restante compendio probatorio.
- Ai fini della prova di resistenza, l'eventuale inutilizzabilità di un singolo elemento non rileva se le altre risultanze acquisiste legittimamente sono da sole sufficienti a sorreggere il medesimo convincimento di colpevolezza.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude alla Corte di cassazione di rilevare una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- La condanna ex art. 616 c.p.p. alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36972/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36977/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36979/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36980/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36982/2025 del 13/11/2025
- ordinanza_penale · 13 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36983/2025 del 13/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →