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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n.-OMISSIS-del Min. della Difesa - 1 Rep. Infrastr., dell'atto di non agibilità al tiro e del suo connesso allegato A, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta alla concessione dell’agibilità al tiro, il verbale di sopralluogo di novembre 2025, l’atto dispositivo n-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202600292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di agibilità al tiro relativo all'impianto denominato "Stand B", con il relativo allegato e gli atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una nota del Ministero della Difesa, l'atto di non agibilità al tiro e il relativo allegato A, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la comunicazione dei motivi ostativi, il verbale di sopralluogo e un atto dispositivo. Il diniego è motivato dalla ritenuta sussistenza di difformità dell'impianto rispetto alle prescrizioni di sicurezza della normativa di settore, in particolare alla Direttiva D.T./P2 e alla cosiddetta Deroga Sportiva del 2015. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

La decisione

Il TAR dà atto della rinuncia alla misura cautelare e non decide nel merito sull'annullamento degli atti impugnati. Ritenendo necessario acquisire un accertamento tecnico ai fini della decisione, dispone una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a. Nomina un ingegnere quale CTU e gli affida il compito di esaminare gli atti, svolgere le indagini necessarie incluso il sopralluogo, accertare le eventuali difformità dell'impianto rispetto alle prescrizioni di sicurezza contestate nel provvedimento e indicare, ove rilevate, gli interventi necessari per conformare l'impianto. Sono disciplinati il contraddittorio nelle operazioni peritali, l'accesso al fascicolo telematico, la richiesta di documenti e informazioni, il giuramento, la nomina dei consulenti di parte, l'anticipo sul compenso e i termini per osservazioni e deposito della relazione finale. L'udienza pubblica per la trattazione del merito è fissata al 16 ottobre 2026. Le spese della fase sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale riferimento per la domanda cautelare, rispetto alla quale è intervenuta rinuncia.

  • art. 67 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, la formulazione dei quesiti e la disciplina dell'istruttoria tecnica.

  • art. 193, co. 1 e 2 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio e per il termine di deposito della dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • Direttiva D.T./P2

    Individuata, insieme alla cosiddetta Deroga Sportiva del 2015, quale parametro tecnico di sicurezza rispetto al quale verificare la conformità dell'impianto.

  • Deroga Sportiva del 2015

    Individuata quale ulteriore parametro tecnico di sicurezza da considerare nell'accertamento delle eventuali difformità dell'impianto.

  • art. 52, co. 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un ricorso richiede specifici accertamenti tecnici sulla conformità di un impianto a prescrizioni di sicurezza, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 67 c.p.a., definendo puntualmente gli accertamenti, i parametri tecnici applicabili e gli eventuali interventi di adeguamento.
  • Nello svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio deve essere assicurato il contraddittorio tra le parti, anche mediante la trasmissione dello schema di relazione e la possibilità per i consulenti tecnici di parte di formulare osservazioni e conclusioni.
  • La consulenza tecnica d'ufficio può comprendere l'esame degli atti, il sopralluogo, la richiesta alle parti di informazioni e documenti utili e l'accesso al fascicolo telematico, purché tali attività restino funzionali e delimitate rispetto ai quesiti formulati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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