Cassazione Penale, Sentenza n. 9816/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 06/10/2022 che, conferendo in parte la decisione di primo grado, li ha condannati per rapina aggravata in concorso. I motivi principali sono: 1) carenza di motivazione relativamente al valore probatorio delle immagini di videosorveglianza, che a loro avviso dimostrerebbero l'immediatezza della restituzione delle chiavi e una dinamica non compatibile con la volontà di impossessarsi dell'autovettura; 2) contraddittorietà nella valutazione della credibilità della persona offesa rispetto alle ammissioni del Di Maio e difetto di logica nell'escludere l'attendibilità dell'imputato; 3) errata qualificazione giuridica della condotta: la fattispecie dovrebbe essere, a loro dire, violenza privata (art. 610 c.p.) o esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) o al massimo tentata rapina, non rapina consumata, dato che non vi sarebbe stato definitivo spossessamento delle chiavi né allontanamento con il veicolo.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso proposto per Di Maio inammissibile e ha disposto la condanna del Di Maio al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha invece annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Garcia per sopravvenuta morte dell'imputato (decesso 13/05/2023). Sul piano giuridico la Corte ha: ritenuto legittima e non manifestamente contraddittoria la valutazione di merito sul valore delle ammissioni del Di Maio e sulla consumazione della rapina al momento dell'apprensione delle chiavi; escluso che la mancata rinnovazione dell'istruttoria o la mancata riproduzione in contraddittorio dei filmati costituiscano vizio di motivazione quando la decisione di merito sia sorretta da elementi argomentativi sufficienti; sancito altresì che la revoca o rinuncia del difensore intervenuta dopo la tempestiva notifica dell'avviso d'udienza non obbliga alla nomina di difensore d'ufficio né al rinvio, e che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Regola la trattazione orale in Cassazione; la mancata richiesta comporta che il procedimento sia trattato con contraddittorio scritto (rito cartolare).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la esposizione dei motivi in cassazione; la Corte riporta i motivi nei limiti necessari per la decisione.
Richiamato in relazione agli effetti del decesso dell'imputato; qui la Corte ha proceduto all'annullamento senza rinvio per sopravvenuta morte di Garcia in assenza dei presupposti per una pronuncia diversa.
art. 613, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede la nomina del difensore d'ufficio se l'imputato è privo di difensore; la Corte precisa che, se il difensore di fiducia ha già ricevuto tempestivamente l'avviso d'udienza, la sua successiva rinuncia o revoca non obbliga alla nomina d'ufficio né al rinvio dell'udienza.
Consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione; applicato per la condanna di Di Maio al pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende.
Norma del reato di rapina; la Corte ha ritenuto che il reato si sia consumato con l'apprensione violenta delle chiavi, sicché la qualificazione in rapina è corretta.
Violenza privata: la difesa aveva chiesto la riqualificazione in questa fattispecie, ma la Corte ha ritenuto dirimente l'elemento soggettivo (dolo di procurare a sé un profitto ingiusto) e perciò confermato la rapina.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia: sollevata come alternativa, è stata esclusa perché l'interesse a recuperare droga o denaro non è una pretesa giuridicamente azionabile che giustifichi la violenza; costituisce semmai il movente del reato.
Regola il tentativo; la Corte ha osservato che, anche se originariamente si fosse mirato al recupero, la progressione fattuale ha fatto degenerare la condotta nel dolo di rapina.
Disciplina la (ri)assunzione della prova in appello: la Corte ha ritenuto che la semplice mancata riproduzione in contraddittorio di filmati già acquisiti non configuri una (ri)assunzione tecnica suscettibile di vizio quando la prova documentale è già negli atti.
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità.
- La consumazione del reato di rapina può concretizzarsi nell'apprensione violenta di un bene (es. chiavi): anche una successiva restituzione non elimina il reato consumato se il momento consumativo è accertato.
- La distinzione tra rapina ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni (o violenza privata) dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo: la volontà di procurare un profitto ingiusto qualifica la condotta come rapina.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria o la mancata riproduzione in udienza di prove documentali già acquisite non è automaticamente causa di vizio di motivazione se la decisione di merito è sorretta da adeguata argomentazione.
- La revoca o rinuncia del difensore intervenuta dopo la tempestiva notifica dell'avviso d'udienza non obbliga alla nomina d'ufficio né al rinvio; il difensore rimane valido per quell'udienza salvo diversa situazione procedurale.
- La morte dell'imputato estingue il processo penale e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna quando sopravviene prima dell'esito del giudizio di legittimità.
- La Corte di Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di responsabilità per atti processuali manifestamente infondati (art. 616 c.p.p.), a tutela dell'amministrazione della giustizia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9694/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9695/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9697/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9698/2024 del 07/03/2024
- Sentenza penale · 7 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 9699/2024 del 07/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →