Cassazione Civile, Ordinanza n. 11993/2023 del 05/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo e, accolto questo, ha dichiarato assorbito il primo. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente, quindi negando il rimborso richiesto. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della controricorrente soccombente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di sovrattasse e interessi versati da una contribuente in sede di ravvedimento operoso per ritardato pagamento di imposte relative all’anno 2012. La contribuente aveva sostenuto che il ritardo fosse giustificato dal mancato incasso di somme asseritamente dovutele da una ASL, cioè da un inadempimento della pubblica amministrazione. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardivo deposito; in appello la CTR aveva invece accolto la domanda, reputando superata la questione processuale e ritenendo provato che il ritardo fosse imputabile al mancato pagamento della P.A. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 472/1997, sostenendo che il preteso inadempimento dell’ASL non integrasse un impedimento oggettivo idoneo a giustificare la non punibilità; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997, assumendo che, essendo il versamento avvenuto per ravvedimento operoso, fosse preclusa la contestazione della debenza delle somme salvo errore essenziale e riconoscibile.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La causa di non punibilità invocata presuppone comunque la possibilità di mettere in discussione il ravvedimento operoso e la sanzione ridotta; nel caso deciso tale questione resta assorbita perché il ravvedimento non può essere rimesso in discussione senza errore determinante.
art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il ravvedimento operoso è qualificato come scelta spontanea e di carattere negoziale del contribuente, costituente dichiarazione di volontà; le somme versate in tale sede sono rimborsabili solo se il contribuente provi un errore essenziale e riconoscibile ai sensi della disciplina generale dell’annullamento.
L’errore che può giustificare l’annullamento della scelta di ravvedersi deve essere determinante, cioè essenziale e riconoscibile.
La Corte ha deciso nel merito, respingendo il ricorso introduttivo, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È il decreto che disciplina il sistema sanzionatorio fiscale e il ravvedimento operoso, letto dalla Corte nel senso di escludere una distinzione decisiva tra violazioni formali e sostanziali ai fini del rimborso delle somme versate in ravvedimento.
Massime di principio
- Il ravvedimento operoso in materia fiscale costituisce una scelta spontanea del contribuente con natura sostanzialmente negoziale, non una mera presa d’atto dell’obbligazione tributaria.
- Le somme versate a titolo di sanzione in sede di ravvedimento operoso possono essere rimborsate solo se il contribuente dimostra che la scelta è stata determinata da un errore essenziale e riconoscibile, secondo i principi generali sull’annullamento della volontà.
- Ai fini del rimborso delle somme corrisposte per ravvedimento operoso non rileva la distinzione tra violazioni formali, sostanziali o meramente formali: ciò che conta è l’eventuale errore determinante nella decisione di ravvedersi.
- La pretesa esistenza originaria o meno dei presupposti sanzionatori non basta, da sola, a fondare il rimborso delle somme versate con ravvedimento operoso, perché tale istituto presuppone proprio la definizione spontanea della violazione senza contestazione della pretesa tributaria.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto su una questione di diritto che consente la decisione senza ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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