Cassazione Penale, Ordinanza n. 30442/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 159/2011, in relazione alla guida di un veicolo la cui qualificazione tecnica era decisiva per integrare il fatto contestato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del veicolo e sulla mancata effettuazione di una perizia tecnica, assumendo che le caratteristiche costitutive del mezzo fossero state desunte solo presuntivamente; 2) vizio di motivazione sulla reale natura del mezzo; 3) violazione del principio di colpevolezza, perché la Corte avrebbe dato per scontata la natura del veicolo invertendo l'onere probatorio; 4) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e violazione di legge per il rigetto del concordato sulla pena. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la motivazione di merito era logica ed esaustiva: dal tipo di motociclo condotto e dal fatto che quel mezzo fosse prodotto solo in cilindrate superiori ai 50 cc, poteva correttamente inferirsi che si trattasse di un motociclo e non di un ciclomotore, con conseguente integrazione dell'elemento costitutivo del reato. Il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché nuovo, non devoluto al giudice di appello; quanto al concordato, la Corte ha rilevato che il suo presupposto era il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più fatti già giudicati, vincolo escluso con motivazione congrua dalla Corte territoriale, sicché il concordato è stato correttamente respinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla natura del veicolo e sulla conseguente integrazione dell'elemento costitutivo del reato, ha dichiarato inammissibile perché nuovo il motivo sulla pena e ha ritenuto manifestamente inammissibile il motivo sul concordato, poiché il presupposto della continuazione era stato escluso dalla Corte d'appello con motivazione non incongrua. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte ritiene integrato l'elemento costitutivo del reato sulla base della qualificazione del veicolo condotto dall'imputato.
In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente nella critica difensiva sull'onere probatorio; la Corte ribadisce che la qualificazione del veicolo è sorretta da motivazione logica e non comporta inversione dell'onere della prova.
Massime di principio
- La qualificazione di un bene o mezzo come elemento costitutivo del reato può essere desunta dal giudice di merito anche in via logica e indiziaria, quando la motivazione sia completa, coerente e non manifestamente illogica, senza che sia sempre necessaria una perizia tecnica.
- Non si configura violazione del principio di colpevolezza quando il giudice fonda l'accertamento di un elemento costitutivo del reato su un ragionamento probatorio motivato; l'onere della prova resta in capo all'accusa, ma la censura è infondata se la decisione di merito indica gli elementi da cui inferire il dato contestato.
- In cassazione non sono deducibili questioni nuove non devolute al giudice di appello; il motivo che investe per la prima volta la dosimetria della pena è inammissibile.
- Il concordato sulla pena può essere respinto quando il suo presupposto logico-giuridico non sussiste, e in particolare quando il giudice escluda con motivazione congrua il vincolo della continuazione tra i fatti posti a base dell'accordo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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