Cassazione Civile, Ordinanza n. 28840/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria regionale, ritenendo non integralmente eseguito il giudicato, aveva ordinato l'integrale pagamento delle somme e nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti quantitativi introdotti dallo ius superveniens e verificare la capienza delle risorse stanziate, con conseguente riduzione al 50% dell'importo dovuto, anziché imporre il pagamento integrale del rimborso accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha accolto il motivo dell'Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione o comunque quale giudice di rinvio, affinché riesamini la controversia applicando i limiti e le modalità di rimborso previsti dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, verificando anche la capienza delle risorse disponibili e provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
quale novellato dall'art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017 n. 91
La norma, come modificata, disciplina i rimborsi delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 e li sottopone a limiti di spesa; tali limiti operano anche nella fase di ottemperanza del giudicato, incidendo sulle modalità di esecuzione del rimborso e non sul titolo del diritto.
art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
Lo ius superveniens introduce un procedimento di rimborso con limiti quantitativi e riduzione proporzionale; in mancanza di disposizioni transitorie, si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore e rileva nella fase esecutiva/ottemperanza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta introduce limiti quantitativi ai rimborsi fiscali e disciplina modalità di erogazione entro un plafond di spesa, tali limiti possono incidere anche sull'esecuzione di un giudicato che abbia già accertato il diritto al rimborso, perché non mutano il titolo del credito ma soltanto la sua fase satisfattiva.
- Il giudice dell'ottemperanza, investito dell'esecuzione di un giudicato tributario sul rimborso, deve verificare se la normativa sopravvenuta preveda una riduzione proporzionale o un limite di capienza delle risorse e, se del caso, modulare il comando esecutivo in conformità a tale disciplina.
- La distinzione tra rimborso riconosciuto in sede amministrativa e rimborso riconosciuto con sentenza passata in giudicato non esclude l'applicazione, nella fase esecutiva, di una disciplina sopravvenuta che regoli in modo unitario le modalità e i limiti di pagamento.
- In presenza di un giudicato sul diritto al rimborso, il giudice dell'ottemperanza non può automaticamente ordinare il pagamento integrale senza confrontarsi con la normativa sopravvenuta che regola la concreta erogabilità delle somme dovute.
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