Cassazione Civile, Ordinanza n. 10233/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui un soggetto chiese la restituzione di Euro 31.752,00 deducendo che la somma fosse stata da lui anticipata nell'ambito di un rapporto complesso collegato a prestazioni professionali e a un accordo secondo cui l'altra parte avrebbe dovuto poi restituirla dopo il rimborso regionale di una fattura. In primo grado la domanda fu accolta; in appello fu invece rigettata perché non ritenuta provata l'esistenza di un vero e proprio mutuo con obbligo di restituzione, essendo stata dimostrata solo l'emissione di tre assegni circolari intestati al convenuto. Nel ricorso per cassazione l'attore soccombente ha dedotto un unico motivo, formalmente qualificato come violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità della sentenza: ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente isolato un singolo segmento fattuale (la girata degli assegni) trascurando il complesso delle allegazioni, così alterando il contenuto della domanda e pronunciando solo su una parte della causa petendi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello si era pronunciata sulla domanda di restituzione della somma asseritamente data a mutuo, rigettandola nel merito per difetto di prova del contratto di mutuo e del correlato obbligo restitutorio. Ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione/extrapetizione riguarda l'oggetto della decisione, non le ragioni di fatto e di diritto poste a base del convincimento, e che la censura del ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove e a ottenere una rivalutazione del merito, profilo non deducibile con il motivo articolato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, nonché alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il vizio attiene all'oggetto della pronuncia e ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda/eccezione o attribuisce un bene diverso da quello richiesto; non riguarda la valutazione delle prove né le ragioni poste a base della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente incardinato come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La contestazione sulla mancata considerazione di elementi istruttori avrebbe semmai dovuto essere proposta come vizio motivazionale, nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
Poiché la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere delegato, trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, richiamante l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativa a favore della controparte e di un'ulteriore somma a favore della Cassa delle ammende, in presenza di abuso del processo desunto dalla conformità tra proposta e decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice non si pronunci su una domanda o eccezione, oppure attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non è configurabile quando la censura investe la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove.
- Se l'attore agisce per la restituzione di una somma come mutuata, deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l'obbligo di restituzione, cioè l'effettiva conclusione del mutuo.
- La deduzione di omessa considerazione di elementi istruttori non può essere surrettiziamente veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c.; il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
- La mancata adesione al contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c., quando la decisione finale vi sia conforme, può comportare l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in una logica di contrasto all'abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10154/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10156/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10157/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10158/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10159/2024 del 16/04/2024
- ordinanza_civile · 16 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 10160/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →