Cassazione Penale, Ordinanza n. 03142/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Il primo motivo deduceva vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta una mera riproposizione di doglianze già formulate in appello, prive di specificità e non confrontate in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale; anche tale motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché l'interessato aveva invocato in modo generico un preteso diritto al minimo di pena e la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato l'assenza di elementi positivi e i numerosi precedenti penali come ragioni ostative alle attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era generico e riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello, mentre il secondo era manifestamente infondato perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo congruo sulla base dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice oggetto di contestazione nell'affermazione di responsabilità confermata in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, ma rileva l'inammissibilità delle censure sulla motivazione.
Richiamato come norma incriminatrice oggetto di contestazione relativa alla ricettazione; la Corte osserva che il motivo sul vizio di motivazione è generico e non si confronta con la sentenza impugnata.
Richiamato implicitamente quale base del diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare il diniego su elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare tutti gli elementi allegati dalle parti.
Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza per vizio di motivazione deve essere specifica e autosufficiente: non basta reiterare contestazioni generiche o apodittiche sulla responsabilità o sulla pena.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami elementi ritenuti decisivi, quali l'assenza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali, senza necessità di prendere in esame ogni singola circostanza allegata dalle parti.
- Non esiste un autonomo diritto dell'imputato al riconoscimento del minimo edittale o delle attenuanti generiche; la determinazione della pena resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti della motivazione congrua.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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