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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30599/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a vari tributi, notificata nel 2015, collegata a una cartella di pagamento notificata nel 2004. I giudici di merito avevano ritenuto maturata la prescrizione decennale e avevano quindi accolto il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva inoltre escluso che la prescrizione fosse stata interrotta dalla notificazione, avvenuta nel 2010, del provvedimento di iscrizione ipotecaria, osservando che tale atto era stato poi annullato con sentenza passata in giudicato per un vizio formale, consistente nell'omessa attivazione del contraddittorio preventivo. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 1219, 1334 e 1335 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., sostenendo che la notifica dell'iscrizione ipotecaria, pur successivamente annullata, costituiva comunque valido atto interruttivo della prescrizione, perché idonea a manifestare la volontà del creditore di ottenere il pagamento e perché pervenuta al domicilio del debitore. Il contribuente ha resistito con controricorso, sollevando anche eccezioni di inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto tutte le eccezioni di inammissibilità: ha ritenuto sufficientemente specifico il ricorso, ha escluso l'inesistenza della notificazione eseguita presso il domiciliatario e ha confermato la capacità processuale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla luce della successione prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016. Nel merito ha accolto il motivo del ricorrente, affermando che l'atto di iscrizione ipotecaria, se correttamente notificato e pervenuto al destinatario, è idoneo a interrompere la prescrizione anche se successivamente annullato per vizi formali. La Corte ha censurato la decisione di merito perché aveva escluso l'efficacia interruttiva dell'atto solo in ragione del suo successivo annullamento, senza considerare che esso aveva comunque manifestato la volontà del creditore di ottenere il pagamento ed era giunto all'indirizzo del debitore in un momento utile a interrompere il decorso prescrizionale iniziato nel 2004. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'atto notificato al debitore può interrompere la prescrizione se idoneo a manifestare la volontà del creditore di ottenere il pagamento, anche se successivamente dichiarato invalido sul piano processuale o esecutivo.

  • art. 1219 c.c.

    La notificazione di un atto con contenuto di intimazione o messa in mora può avere efficacia interruttiva della prescrizione se pervenuta al destinatario.

  • art. 1334 c.c.

    Gli atti unilaterali recettizi producono effetto quando pervengono all'indirizzo del destinatario, rilevando anche ai fini interruttivi della prescrizione.

  • art. 1335 c.c.

    La presunzione di conoscenza opera quando l'atto giunge all'indirizzo del destinatario; per vincerla occorre la prova contraria prevista dalla norma.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto sufficientemente specifico e completo quanto ai fatti e alle ragioni di censura.

  • art. 141 c.p.c.

    La notificazione presso il domiciliatario è valida e non incontra limiti quanto ai soggetti presso cui può essere eletto domicilio.

  • artt. 299 e 300 c.p.c.

    La successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia non comporta interruzione del processo.

  • art. 1, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016

    Ha determinato il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del gruppo Equitalia, senza soluzione di continuità.

  • art. 24 Cost.

    L'interpretazione delle norme processuali non deve tradursi in formalismi incompatibili con l'effettiva tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il principio del giusto processo per sostenere un'interpretazione non eccessivamente formalistica degli oneri di specificità del ricorso.

  • art. 6 CEDU

    La lettura delle regole processuali deve essere conforme ai principi convenzionali di equo processo.

  • art. 2043 c.c.

    Citato solo come esempio di atto di citazione nullo ma comunque idoneo, per il suo contenuto, a valere come richiesta risarcitoria e quindi come atto interruttivo.

Massime di principio

  • Un atto recettizio che contenga una chiara intimazione di pagamento o una manifestazione della volontà del creditore di ottenere l'adempimento può interrompere la prescrizione anche se sia successivamente annullato o dichiarato invalido per ragioni formali o processuali.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva la materiale pervenuta conoscenza dell'atto o comunque il suo arrivo all'indirizzo del destinatario, secondo gli artt. 1334 e 1335 c.c., salvo prova contraria idonea a superare la presunzione di conoscenza.
  • La nullità o invalidità dell'atto sul piano esecutivo o processuale non ne elimina automaticamente l'efficacia sostanziale come messa in mora o richiesta di pagamento, se il contenuto dell'atto consente di desumerne tale funzione.
  • Le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione vanno respinte quando il motivo consenta alla Corte di comprendere con chiarezza la censura in diritto e la vicenda fattuale e processuale rilevante, senza imporre formalismi eccessivi.
  • La successione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia opera senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi e non determina interruzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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