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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43092/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'impugnazione del decreto di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Contestazioni principali: il Tribunale di sorveglianza avrebbe motivato il rigetto richiamando un diverso motivo (presunta precedente condanna per reato ostativo ai sensi dell'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002) rispetto a quanto indicato nell'ordinanza originaria; omissione di motivazione sulla specifica eccezione relativa alla mancata autenticazione della sottoscrizione dell'istanza (firma del detenuto); mancata considerazione delle deduzioni difensive secondo cui non sussisteva la precedente condanna ostativa in ragione dell'esclusione della c.d. "aggravante mafiosa" e mancata valutazione degli elementi allegati per superare la presunzione di redditi illeciti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio totale di motivazione: ha affermato che il Tribunale di Sorveglianza non ha esaminato compiutamente le questioni dedotte dal ricorrente (autenticazione della sottoscrizione, esclusione della "aggravante mafiosa", elementi per il superamento della presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis). Ha richiamato i principi secondo cui la sottoscrizione dell'istanza del detenuto non richiede l'autenticazione del difensore quando l'atto è ricevuto e attestato dal direttore dell'istituto (richiamo all'art. 93 d.P.R. n.115/2002 e all'art. 123 c.p.p.), e che la presunzione di redditi illeciti di cui all'art. 76, comma 4-bis ha natura relativa e può essere superata con adeguati elementi di fatto (non con mera autocertificazione). Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Regolamento sul patrocinio a spese dello Stato)

    art. 99, comma 4; art. 76, comma 4-bis; art. 93; art. 78; art. 113

    Art. 99/4: limita il ricorso in cassazione alle violazioni di legge (incluse carenze di motivazione). Art. 76/4-bis: la presunzione di superamento del reddito per soggetti con condanne per reati gravissimi è di natura relativa e ammette prova contraria; Art. 93 (lett. applicata) e richiamo all'art. 123 c.p.p.: la ricezione dell'atto da parte del direttore dell'istituto soddisfa il requisito relativo alla provenienza dell'istanza del detenuto, rendendo superflua l'autenticazione della sottoscrizione da parte del difensore.

  • Codice di procedura penale

    L'art. 123 c.p.p. è richiamato quale norma che disciplina la provenienza degli atti dal detenuto; la Corte ha applicato il principio per cui l'attestazione di ricezione da parte del direttore vale quale garanzia della provenienza e sostituisce l'autenticazione richiesta in altri casi.

  • Corte Costituzionale

    Ha stabilito che la presunzione prevista dall'art. 76 d.P.R. n.115/2002 ammette la prova contraria: il richiedente può dimostrare lo stato di non abbienza con elementi concreti e non con mera autocertificazione.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 4, n. 32894/06/07/2022 (Guarino); Sez. 4, n. 22637/21/03/2017 (Attanasio); Sez. 4, n. 8119/02/02/2012 (Gagliardi); Sez. 4, n. 21230/14/03/2012 (Villano) e altre

    Richiami giurisprudenziali relativi ai criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione contro provvedimenti sul patrocinio a spese dello Stato (ricorso ammesso per violazione di legge e vizi totali di motivazione) e ai princìpi sull'autenticazione delle istanze dei detenuti e sull'onere di allegazione della prova per superare la presunzione di redditi illeciti.

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione avverso ordinanze che decidono sul patrocinio a spese dello Stato è ammissibile solo per violazione di legge; un vizio totale di motivazione (mancanza della motivazione o motivazione incongrua al punto da non rendere comprensibile l'iter logico) giustifica l'annullamento e il rinvio.
  • La presunzione prevista dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. n.115/2002, relativa ai soggetti con precedenti condanne per reati gravissimi, ha natura relativa e può essere superata dal richiedente tramite adeguati e concreti elementi di prova (non basta una mera autocertificazione).
  • Per le istanze presentate da detenuti la sottoscrizione non deve essere autenticata dal difensore se l'atto è stato ricevuto e la sua provenienza attestata dal direttore dell'istituto penitenziario (valutare sempre la ricevuta/attestazione del direttore).
  • In casi di eccezioni relative allo stato processuale/penale del richiedente (es. esclusione di aggravanti), il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente e motivare le ragioni che portano ad escludere o confermare la rilevanza di tali elementi rispetto al diritto al patrocinio.
  • Se il giudice di merito decide sulla base di motivazioni non coerenti con le eccezioni sollevate o senza valutare gli elementi probatori allegati, la parte interessata può ottenere l'annullamento con rinvio in Cassazione per vizio di motivazione.

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