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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2615/2020 del 05/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva presentato all’Agenzia delle Entrate, anziché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente in materia di accise, un’istanza di rimborso relativa alla riduzione dell’aliquota dell’accisa sul gasolio per autotrazione prevista dal D.P.R. n. 277 del 2000, relativa all’anno 2001; aveva poi utilizzato il credito in compensazione. L’Agenzia delle Dogane recuperò, con avviso di pagamento n. 218/07 Accise 2002, quanto ritenuto indebitamente compensato. La Commissione tributaria provinciale di Milano respinse l’impugnazione del contribuente, ritenendo che il credito non si fosse formato perché l’istanza non era stata presentata all’ufficio competente. Dopo una precedente declaratoria d’inammissibilità dell’appello per invalidità della procura, cassata con rinvio dalla Cassazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in sede di riassunzione, accolse l’appello e il ricorso introduttivo, reputando che l’Agenzia delle Entrate dovesse trasmettere l’istanza all’Agenzia delle Dogane in quanto articolazioni del medesimo Ministero e ritenendo fondato nel merito il ricorso. L’Agenzia delle Dogane propose due motivi: con il primo denunciò, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello in riassunzione per carenza dell’oggetto della domanda e degli specifici motivi; con il secondo denunciò la violazione degli artt. 5, 6 e 10 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 61 del D.Lgs. n. 300 del 1999, contestando che l’istanza rivolta all’Agenzia delle Entrate potesse avviare il procedimento di formazione del credito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo: esso cumulava doglianze incompatibili di omessa pronuncia e violazione di legge e, inoltre, non era specifico né autosufficiente, perché il ricorrente non aveva riportato o indicato adeguatamente il ricorso in riassunzione e l’eccezione asseritamente pretermessa. Ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che l’istanza di rimborso in materia di accise presentata all’Agenzia delle Entrate, anziché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è presentata a un ufficio incompetente: le Agenzie sono soggetti di diritto distinti e non sussiste tra esse e il Ministero un rapporto di immedesimazione organica. Di conseguenza, ha cassato la sentenza regionale nei limiti del motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e condannato il contribuente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. n. 546/1992

    Con il motivo n. 1 si deduce: la “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53”.

    La Corte dichiara inammissibile la censura formulata in relazione all’art. 53 perché prospetta in modo incompatibile l’omessa pronuncia e la violazione di legge e non indica né riproduce in modo autosufficiente gli atti processuali necessari alla verifica della doglianza.

  • art. 366 c.p.c.

    A quanto innanzi deve altresì rilevarsi l’inammissibilità per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. (in termini di difetto di autosufficienza), non avendo il ricorrente trascritto o riportato indirettamente nè il ricorso in riassunzione nè l’atto contenente la detta eccezione, peraltro non allegati nè specificamente indicati i relativi momenti processuali.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve esporre con specificità e autosufficienza gli atti e gli elementi processuali che ne fondano la censura; è inammissibile se tali elementi non sono riprodotti o indicati in modo puntuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Con esso, difatti, inammissibilmente si propongono doglianze tra loro incompatibili: l’omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), peraltro neanche dedotta quale causa di nullità della sentenza, e la violazione di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nella quale sarebbe incorsa la CTR che, invece, a detta dello stesso ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi.

    È inammissibile la censura che prospetti come contemporaneamente configurabili l’omessa pronuncia e la violazione di legge sulla medesima statuizione, senza dedurre l’omessa pronuncia quale causa di nullità della sentenza.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Tale separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, il cui trasferimento alle Agenzie, previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’A.D e l’A.E. organi dello Stato, sia pure dotati di personalità giuridica, ma distinti soggetti di diritto.

    Il trasferimento alle Agenzie dei poteri statali in materia di imposizione fiscale non le rende organi dello Stato o del Ministero: esse sono soggetti di diritto distinti, mentre la titolarità dell’obbligazione tributaria resta riservata allo Stato.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    In tema di accise, la presentazione di un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, in luogo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve ritenersi effettuata presso un Ufficio incompetente, in ragione dell’assenza di un rapporto di immedesimazione organica con il Ministero (ora, dell’Economia e delle Finanze), delle dette Agenzie, in quanto distinti soggetti di diritto, in ragione della separazione tra la titolarità dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia d’imposizione fiscale, trasferito alle Agenzie dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

    La Corte enuncia il principio per cui l’istanza di rimborso in materia di accise deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente; la presentazione all’Agenzia delle Entrate è effettuata presso un ufficio incompetente, poiché le due Agenzie sono soggetti distinti e non sussiste un rapporto di immedesimazione organica.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In conclusione, in accoglimento del solo secondo motivo del ricorso (inammissibile il n. 1), è cassata la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, ed è rigettato il ricorso originario del contribuente, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito; qui ha rigettato il ricorso originario del contribuente.

Massime di principio

  • In materia di accise, l’istanza di rimborso presentata all’Agenzia delle Entrate anziché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è rivolta a un ufficio incompetente: le due Agenzie sono soggetti di diritto distinti e non opera tra esse un rapporto di immedesimazione organica con il Ministero.
  • Il trasferimento alle Agenzie dei poteri statali in materia di imposizione fiscale non trasferisce la titolarità dell’obbligazione tributaria, che resta riservata allo Stato, e non trasforma le Agenzie in organi del Ministero.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca doglianze incompatibili di omessa pronuncia e violazione di legge sulla stessa questione, senza configurare l’omessa pronuncia come causa di nullità della sentenza.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare o riprodurre in modo specifico e autosufficiente gli atti processuali sui quali si fonda la censura; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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