Cassazione Penale, Ordinanza n. 00373/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la sua responsabilità penale per i reati contestati e ha rideterminato la pena. Con il primo motivo ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, oltre a vizio di motivazione, contestando la sussistenza del delitto di minaccia aggravata sulla base dell'assunta necessità di una concreta intimidazione della persona offesa. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della responsabilità per legittima difesa putativa. Con il terzo motivo ha contestato l'integrazione del delitto di percosse, sostenendo che non fosse provata un'apprezzabile sensazione di dolore nella persona offesa. Con il quarto motivo ha nuovamente lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il primo e il terzo motivo manifestamente infondati e il secondo e il quarto non specifici, apparenti e meramente reiterativi di censure già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi a minaccia aggravata e percosse, affermando che per la minaccia basta l'idoneità intimidatoria della condotta e che per le percosse non è necessario il verificarsi di una sensazione di dolore, essendo sufficiente una violenta manomissione idonea a produrla. Ha inoltre dichiarato non specifici i motivi su legittima difesa putativa e particolare tenuità del fatto, perché sostanzialmente riproduttivi delle doglianze già respinte in appello senza critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il delitto di minaccia è qualificato come reato di pericolo e non richiede la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la comprovata idoneità della condotta a intimidirla.
Per la configurabilità delle percosse non è necessario che la persona offesa percepisca effettivamente dolore; è sufficiente una violenta manomissione dell'altrui persona fisica idonea a produrre una sensazione dolorifica apprezzabile.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché il motivo era generico e non confrontato con le ragioni della decisione di merito.
La legittima difesa putativa è stata evocata come causa scriminante invocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non specifica e meramente reiterativa di quella già proposta in appello.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di minaccia è un reato di pericolo: ai fini della sua integrazione non occorre provare che la persona offesa sia stata effettivamente intimidita, essendo sufficiente la oggettiva idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale del destinatario.
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata; sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già disattese in appello.
- Il reato di percosse è un reato di mera condotta: non è necessario accertare una concreta sensazione di dolore, bastando che la condotta sia idonea a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica.
- La deduzione della legittima difesa putativa o della particolare tenuità del fatto non può tradursi in una mera reiterazione di tesi già respinte dal giudice di merito, ma richiede una contestazione argomentata delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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