Cassazione Penale, Sentenza n. 9350/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, ha osservato che non sussistono i presupposti per pronunciare un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., e ha rilevato che in data 11 marzo 2022 è maturato il termine di prescrizione anche per l'ultimo reato rimasto in contestazione. Di conseguenza ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente deduce la mancata notificazione dell'estratto contumaciale all'imputata contumace, la quale sarebbe stata erroneamente dichiarata assente.
Norme richiamate
La condotta contestata è qualificata come furto di energia elettrica aggravato ai sensi del primo comma, nn. 2 e 7; la Corte confermava la qualificazione e la relativa condanna per i fatti non estinti per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La corte ha valutato che non sussistevano i presupposti per pronunciare una sentenza assolutoria nel merito ai sensi di tale norma; ciò ha influito sulla decisione di non disporre un'assoluzione e, considerata la maturazione della prescrizione, di annullare senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato contumace può costituire motivo efficace di impugnazione; va verificata la regolarità formale della notificazione.
- Se, prima che la Corte di legittimità possa definire nel merito una controversia, matura la prescrizione dell'ultimo reato pendente, la sentenza di merito può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'art. 129, comma 2, c.p.p. (possibilità di pronunciare l'assoluzione nel merito) pone un filtro: in assenza dei presupposti per l'assoluzione, la prescrizione sopravvenuta può comunque determinare l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione del reato.
- In situazioni analoghe conviene monitorare attentamente i termini di prescrizione e, se si impugna per vizi di notifica, valutare l'effetto combinato tra eventuali nullità procedurali e la scadenza dei termini prescrizionali.
- Quando la giurisprudenza è contrastante su un punto processuale (es. effetti della mancata notificazione dell'estratto contumaciale), la Corte di legittimità può non dichiarare il ricorso manifestamente infondato e lasciare che sia la valutazione dei termini prescrizionali a decidere l'esito finale.
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