Cassazione Penale, Sentenza n. 8053/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione di assegno e truffa (girata per l'incasso di assegno provento di furto). Due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto che la somma sottratta (circa € 430,35) non costituisse "danno di particolare tenuità", quindi negando l'attenuante speciale; il ricorrente sosteneva che l'importo fosse modesto e avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della circostanza attenuante. (2) censura per avere la Corte di appello rifiutato, nonostante specifica istanza, di sostituire la pena detentiva con lavoro di pubblica utilità (pena sostitutiva), ritenendo la decisione illogica e indebita in ragione dei precedenti penali dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: la valutazione sulla non particolare tenuità del danno (€ 430,35) è fondata su elementi di fatto (anche riguardanti la condizione economica della vittima) e costituisce valutazione di merito non sindacabile in Cassazione come mero dissenso. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo infondato: la Corte territoriale ha motivato congruamente il diniego della pena sostitutiva richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e dell'art. 58 legge 689/1981 (nella versione novellata), evidenziando che i precedenti penali, la personalità dell'imputato e la natura lucrativa dei reati rendevano la pena sostitutiva inidonea alla rieducazione e al reinserimento. La sentenza è stata quindi confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che il primo motivo riproponesse una diversa valutazione di merito piuttosto che indicare un concreto vizio di legge o di motivazione rilevante ai fini di cassazione, rendendolo inammissibile ai sensi delle norme sulle doglianze di legittimità
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata la regola formale sulle modalità di esposizione dei motivi in cassazione; il ricorso è stato presentato rispettando il requisito della sintesi ma i contenuti non hanno prodotto argomentazioni di diritto idonee
art. 133 cod. pen.
Articolazione dei criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'idoneità della pena rispetto alla rieducazione del condannato; i criteri sono stati applicati dalla Corte d'appello per valutare la possibile efficacia della pena sostitutiva
art. 58 legge 689/1981
il giudice deve tenere conto "dei criteri indicati dall'art. 133 del codice penale"
La Corte ha spiegato che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il giudice che valuta l'applicabilità di pene sostitutive deve comunque considerare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; i precedenti penali possono essere valutati non per punire l'inesigibilità del beneficio ma per accertare l'efficacia della pena sostitutiva ai fini della rieducazione e della prevenzione di nuovi reati
d.lgs. n. 150/2022
Rilevato come intervento che ha ampliato l'ambito delle sanzioni sostitutive trasformandole in pene sostitutive, ma non ha eliminato l'obbligo di applicare i criteri dell'art. 133 c.p. nella scelta della pena sostitutiva
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La qualificazione del "danno di particolare tenuità" non dipende solo dall'importo numerico: il giudice valuta l'entità del danno anche in rapporto alla situazione economica della vittima e al contesto, perciò un valore apparentemente basso può non essere ritenuto particolarmente tenue
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti e dei risultati probatori: se il motivo mira solo a ottenere una diversa valutazione del merito senza prospettare un vizio di diritto o di motivazione rilevante, è generalmente inammissibile
- La concessione di pene sostitutive è comunque rimessa a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito che deve motivare l'idoneità della pena alternativa alla rieducazione e alla prevenzione di recidive sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p.
- I precedenti penali possono legittimamente incidere sulla decisione di negare una pena sostitutiva, ma vanno valutati nella prospettiva della loro incidenza sull'efficacia rieducativa della misura alternativa, non semplicemente come elemento di "meritevolezza"
- Le riforme che ampliano le possibilità delle pene sostitutive (es. d.lgs. 150/2022) non rimuovono l'obbligo di considerare i criteri del codice penale; pertanto le istanze difensive devono articolare concretamente come la pena alternativa sarebbe efficace nel caso concreto
- In casi simili è utile che la difesa produca elementi concreti (piani di trattamento, attestazioni sulla situazione lavorativa/sociale, valutazioni sul rischio di recidiva) per sostenere che la pena sostitutiva è più idonea alla rieducazione
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