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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12546 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise del 27 aprile 2009, che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo all’IVA 2003. L’Ufficio chiedeva la restituzione di 95.000 euro, oltre interessi e sanzioni, ritenendo indebito il rimborso/detrazione dell’IVA pagata sull’acquisto, per 500.000 euro oltre IVA, di un capannone locato a terzi. Con il primo motivo l’Agenzia ha censurato la motivazione sulla strumentalità del bene, sostenendo che il contribuente non lo utilizzava direttamente e che non era certo l’avvio dell’attività edilizia. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2730 c.c., sostenendo che spettava al contribuente provare l’inerenza e che la locazione a terzi la escludeva. La Corte ha inoltre esaminato l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, poi rinunciata in udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di tardività: il termine annuale, scadendo sabato 12 giugno 2010, era prorogato al primo giorno non festivo e la consegna delle raccomandate per la notifica il 14 giugno 2010 era tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché formulato in modo indistinto e privo del necessario quesito di fatto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo nella parte in cui, pur denunciando una violazione di legge, contestava in realtà la valutazione dei fatti compiuta dalla CTR; lo ha comunque ritenuto infondato. La CTR aveva valorizzato elementi obiettivi attestanti che il contribuente aveva avviato nel 2003 anche un’attività edilizia e che il capannone era strumentale a tale attività; la locazione a terzi e il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente non escludevano, di per sé, la detrazione. La sentenza di merito è quindi rimasta ferma. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 155, comma 5, c.p.c.

    posto che la scadenza calcolata spirava al 12 giugno 2010, cioè un sabato, con proroga di diritto ex art. 155 c.p.c., comma 5, al primo giorno seguente non festivo.

    La scadenza di un termine processuale che cade di sabato è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

  • Art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    per essere stata la sentenza della C.T.R. depositata il 27 aprile 2009 e dunque scadendo il termine lungo - annuale ex art. 327 c.p.c., ratione temporis - al 14 giugno 2010

    Per la sentenza depositata il 27 aprile 2009, la Corte applica il termine lungo annuale allora vigente, coordinandolo con la proroga della scadenza caduta di sabato.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddirlo ria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi

    Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve concludersi con un quesito di fatto o momento di sintesi che individui chiaramente il fatto controverso e l’errore attribuito al giudice di merito; la sua mancanza comporta l’inammissibilità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 2

    ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni), non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata.

    La detrazione o il rimborso richiede un collegamento concreto del bene o servizio con l’attività imprenditoriale, anche programmata; la sola qualità formale di imprenditore o la compatibilità astratta con l’oggetto sociale non bastano. L’inerenza va dimostrata dal contribuente mediante elementi obiettivi.

  • Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE

    ai fini della detrazione o del rimborso dell'imposta assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni), non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza e la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata.

    Il diritto alla detrazione è collegato all’impiego del bene o servizio nell’attività economica del soggetto passivo, da verificare in concreto; l’attività può essere anche programmata, purché l’intenzione di utilizzarlo a fini aziendali sia supportata da elementi obiettivi.

Massime di principio

  • Per detrarre l’IVA sull’acquisto di un bene, l’imprenditore deve provare con elementi oggettivi che il bene è inerente alla propria attività effettiva o concretamente programmata. La sola compatibilità con l’oggetto sociale non è sufficiente.
  • L’uso diretto ed esclusivo del bene da parte dell’acquirente non è l’unico indice di inerenza: la destinazione a un’attività aziendale ulteriore o nuova può giustificare la detrazione se l’avvio dell’attività è comprovato e il bene è strumentale a essa.
  • Il mancato versamento dell’IVA da parte del venditore non comporta automaticamente la perdita della detrazione del compratore; occorre valutare gli elementi dell’operazione e l’eventuale carattere fraudolento, che nel caso non era stato provato.
  • In cassazione, una censura formalmente presentata come violazione di legge è inammissibile se mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • Quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il motivo per vizio di motivazione deve indicare in modo specifico il fatto controverso e l’errore dedotto tramite un quesito di fatto o un momento di sintesi; una censura indistinta è inammissibile.
  • Se il termine processuale scade di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

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