Cassazione Penale, Sentenza n. 26234/2022 del 07/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per concorso in più condotte di usura (fatti commessi a Capaccio dal 2009 al 2011), deducendo: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova perché la Corte territoriale avrebbe attribuito loro consapevolezza della natura usuraria del rapporto senza elementi probatori sufficienti; 2) illegittima utilizzazione o errata valutazione di conversazioni registrate dalla parte offesa, con specifico rilievo sulla conversazione del 9/02/2009, che secondo le difese era stata frazionata e ricomposta malamente dalla Corte di merito; 3) mancanza della prova, oltre il ragionevole dubbio, del concorso consapevole nella condotta usuraria, essendo i ricorrenti meri finanziatori esterni che avevano soltanto richiesto la restituzione del capitale e non avrebbero conosciuto il tasso usurario praticato dal presunto autore del patto usurario.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi principali relativi al vizio di motivazione e al travisamento della prova: ha ritenuto che la Corte di appello avesse malamente ricomposto e interpretato segmenti diversi della conversazione del 9/02/2009 attribuendo ai ricorrenti una consapevolezza non dimostrata. Ha però respinto il censimento sull'inutilizzabilità delle registrazioni effettuate da uno dei presenti, confermando la giurisprudenza che ammette la utilizzabilità delle conversazioni spontaneamente captate da un partecipante in assenza di atti captativi della polizia giudiziaria. Sotto il profilo sostanziale, la Cassazione ha rilevato l'insufficienza di elementi per attribuire ai ricorrenti la consapevolezza del tasso usurario e la loro partecipazione al patto usurario, per cui ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli affinché valuti nuovamente la responsabilità, eventualmente valorizzando altri elementi di prova.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c ed e
Richiamata come fondamento dei motivi di ricorso per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha analizzato i vizi indicati alla luce di tali lett. stabilendo che il travisamento e la mancata motivazione hanno inficiato la decisione di merito
Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che, pur ammettendo forme differenziate di contributo causale, il giudice di merito deve motivare con precisione la forma di partecipazione e il nesso causale rispetto all'altrui condotta
Massime di principio
- Le registrazioni spontanee effettuate da uno dei presenti sono utilizzabili come prova quando non risultino atti captativi della polizia giudiziaria né interventi istruttori della P.G.; l'eventuale estrazione digitale è documentazione di un fatto storico utilizzabile
- Per affermare il concorso nel reato è necessario provare, oltre la mera erogazione di denaro, la consapevolezza del concorrente circa la natura illecita (es. il tasso usurario): la semplice richiesta di restituzione del capitale non è di per sé indice sufficiente di conoscenza del tasso
- Il giudice di merito deve motivare in modo chiaro quale forma concreta di partecipazione sia attribuita al concorrente (istigazione, agevolazione, adesione, ecc.) e collegarla con elementi di fatto specifici; la mancanza di questa precisazione può determinare l'annullamento per vizio di motivazione
- Il travisamento o la crasi di frammenti probatori (es. ricomposizione impropria di conversazioni) che altera il significato degli elementi documentali può costituire vizio esiziale della motivazione
- In caso di dubbio sulla rilevanza probatoria di conversazioni o atti acquisiti, la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione del merito, ma verifica la completezza e la correttezza della motivazione: se questa è sostanzialmente viziata, è possibile l'annullamento con rinvio
- Nel processo per reati complessi (es. usura con più soggetti) è necessario che la prova dimostri non solo il fatto storico ma anche l'assetto soggettivo richiesto dalla norma (dolo specifico o consapevolezza del carattere illecito)
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