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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38439/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, confermando il Tribunale, aveva assolto per esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131‑bis c.p. ma aveva ritenuto di non poter dichiarare la prescrizione maturata durante il giudizio di appello. Il motivo dedotto è la violazione delle norme sulla prescrizione: la prescrizione, essendosi compiuta nelle more del giudizio di impugnazione, avrebbe dovuto prevalere sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p., essendo la prescrizione un esito più favorevole per l'imputato; ha inoltre rilevato che, alla data della sentenza di appello (30/01/2025), il termine massimo di prescrizione si era già compiuto per i fatti contestati (28/05/2017 e 10/06/2017) e che, in ogni caso, ai fini del decorso della prescrizione può essere computato anche il periodo successivo alla decisione di primo grado, secondo consolidata giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Indica il reato contestato (violazione dei sigilli). Usata solo per identificare la fattispecie materiale oggetto del processo.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non estingue il reato nella sua materialità storica e giuridica: presuppone l'integrazione completa del reato e l'accertamento della responsabilità, ma esenta dall'applicazione della pena.

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma procedurale che consente alla Cassazione di annullare senza rinvio quando il reato risulti estinto, applicata qui per dichiarare l'estinzione per prescrizione.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 (trattazione scritta)

    Norma che ha disciplinato lo svolgimento del giudizio con trattazione scritta; il procedimento di Cassazione si è svolto secondo tale modalità.

  • Sez. U, sent. n. 32 del 22/11/2000 (massima di giurisprudenza)

    Principio giurisprudenziale richiamato per computare ai fini della prescrizione anche il segmento temporale successivo alla decisione impugnata, utile per accertare l'intervenuta estinzione del reato.

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 43700 del 28/09/2021

    Giurisprudenza recente che conferma il consolidato orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione per prescrizione è più favorevole rispetto all'esclusione della punibilità ex art. 131‑bis.

  • Cass. Sez. 2, sent. n. 20884 del 09/02/2023

    Richiamata in merito alla natura della causa di non punibilità per tenuità: richiede la presenza di un fatto conforme al tipo e offensivo, seppure tenue, e presuppone l'accertamento degli elementi del reato.

  • Cass. Sez. 1, sent. n. 38380 del 15/07/2015

    Citata dalla Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto il richiamo inapplicabile nel caso perché quella pronuncia riguardava un diverso profilo (residuo di giudicato parziale) non presente nel processo in esame.

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p., perché estingue l'illecito e costituisce un esito più favorevole per l'imputato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità presuppone l'integrazione completa del reato (elemento materiale e soggettivo): non equivale all'assenza del fatto tipico, ma impedisce l'applicazione della pena.
  • Quando la prescrizione matura durante il giudizio di appello, il giudice d'appello (e la Cassazione) devono valutare e, ove accertata, dichiarare l'estinzione del reato anche se in primo grado era stata applicata l'esclusione della punibilità.
  • Ai fini del compimento del termine di prescrizione può essere computato anche il periodo successivo alla decisione impugnata, secondo consolidata giurisprudenza, il che può determinare l'estinzione del reato anche dopo la sentenza di primo grado.
  • La Cassazione può annullare senza rinvio quando constata che il reato è estinto per prescrizione, evitando di rimettere la controversia alla corte territoriale.

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