Cassazione Penale, Sentenza n. 27973/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art.157 c.p., con richiesta di esclusione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale e conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonché domanda di riconoscimento del vincolo di continuazione tra la bancarotta del 2006 e quella oggetto del procedimento; (2) vizio argomentativo per omissione di valutazione della difesa relativa alla cessazione del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente già da ottobre 2007 e alla sua irreperibilità, con la conseguente esclusione della sua responsabilità per distrazioni avvenute nel febbraio 2008.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il tentativo di escludere la recidiva: il calcolo della prescrizione in sentenza è corretto e la recidiva va considerata ai fini della prescrizione anche quando, nel giudizio di bilanciamento, risulti subvalente o in equivalenza con le attenuanti. La questione della continuazione non era stata dedotta specificamente in appello e non può essere trattata ex novo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per aspecificità e perché esso devolve valutazioni di fatto non consentite in sede di legittimità, trattandosi di questioni nuove o di rilettura di fatti gia' valutati in sede di merito. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
La recidiva ad effetto speciale va tenuta in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione anche se, nel giudizio di bilanciamento, risulta subvalente o bilanciata da attenuanti; il giudizio di cui all'art.69 c.p. non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
Il giudizio sulla sussistenza di attenuanti generiche (art.69 c.p.) non modifica la rilevanza della recidiva ai fini del computo dei termini di prescrizione, secondo l'interpretazione applicata dalla Corte.
Stabilisce i casi di inammissibilità dei motivi in cassazione; la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, se l'inammissibilità dipende da profili di colpa dell'impugnante, il versamento alla cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 convertito dalla legge 176/2020
Disposizione richiamata per la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto delle stesse.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Rv. 280059)
Sez. 1, n. 36258/07/10/2020
Precedente utilizzato per affermare che la recidiva ancorché subvalente deve essere computata ai fini della prescrizione del reato.
Massime di principio
- La recidiva ad effetto speciale incide sul computo della prescrizione anche se, nel bilanciamento delle circostanze, risulta subvalente o compensata da attenuanti; non può essere ignorata per il calcolo dei termini prescrizionali.
- In Cassazione non possono essere proposte valutazioni di fatto nuove o questioni non specificamente dedotte e trattate nel giudizio di appello; le questioni di fatto vanno dedotte e svolte nei gradi di merito.
- La deduzione del vincolo di continuazione tra reati attinenti a procedure concorsuali diverse deve essere formulata specificamente nei gradi di merito; una generica menzione in Cassazione è insufficiente.
- La mancata specifica impugnazione di determinati profili in appello rende inammissibile la relativa censura in sede di legittimità per carenza di specificità e per devoluzione di fatto.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare, oltre alle spese processuali, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende se l'inammissibilità è determinata da profili di colpa dell'impugnante.
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